Aboliamo l'art. 527 del codice penale!
Firma ora
Noi della "Lega contro la moralità pubblica e il buon costume" (L.C.M.P.B.C.), con l'appoggio della ONLUS "TUTTIGNUDI", chiediamo con forza l'abrogazione immediata dell'articolo 527 del Codice Penale perchè ci piace stare con la ciolla al vento e vedere le poppe delle femmine!
Art. 527.
Atti osceni.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. (1)
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.
Continue with Google