Gentili onorevoli della Commissione VII Cultura, scienza e istruzione e della Commissione VI Finanze,
Il sistema educativo italiano è sottoposto regolarmente a riforme e a tagli che, nel tempo, hanno drammaticamente quasi azzerato anche i mezzi minimi di cui ha bisogno per assolvere al suo compito istituzionale di formazione dei bambini e dei giovani, compito essenziale per il futuro di ogni democrazia.
La necessità di un maggior rigore finanziario è certamente dettata da una situazione economica, anche a livello internazionale, molto incerta. Le cause profonde di questa situazione non sono però da ricercare solamente nel funzionamento, a volte poco efficiente, dello Stato ma anche, e soprattutto, nel funzionamento di un mercato finanziario soggetto a poche regole nazionali ed internazionali e di conseguenza a scarsissimi controlli.
È pertanto profondamente iniquo caricare il costo di questa deregulation dei mercati finanziari sulle istituzioni più deboli dello Stato, quali, ad esempio, l'Istruzione Pubblica.
Pertanto, ci rivolgiamo a Voi, rappresentanti dei cittadini, nelle Vostre funzioni legislative, conoscitive, di indirizzo e di controllo, per chiederVi di assicurare, difendere e far applicare in tutti gli atti legislativi, il rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare:
- articolo 33 (istituzione di scuole statali; diritto all'istituzione di scuole private, senza oneri per lo stato)
e
- articolo 34 (scuola aperta a tutti, obbligatoria e gratuita).
Sicuri di un Vostro responsabile interessamento, porgiamo distinti saluti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.