Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., n. 139, del 3 giugno)
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Articolo 10 T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8
Non sono eleggibili, tra gli altri:
1) coloro che, in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private, risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l’autorizzazione è sottoposta;
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l’opera loro alle persone, società e imprese di cui ai numeri 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.
L'applicazione di tale Decreto ha dei precedenti storici.
Ci fu un precedente nel 1946, ma la soluzione fu diversa da quella adottata successivamente per Berlusconi.
La Giunta delle Elezioni della Costituente, il 17 settembre del 1946, discusse il caso dell’ingegner Guglielmo Visocchi, eletto deputato nonostante beneficiasse di concessioni idriche e minerarie. Si veda, in particolare, il seguente passaggio: «Quanto alla Società Anonima Mineraria Melfa […] l’ingegnere Visocchi non dichiara di agire quale rappresentante o quale promotore della società, ma parla in nome proprio ed allude alla società come alla intestataria del permesso di sfruttamento; cioè come alla titolare formale di un affare sostanzialmente suo. In ogni modo, questi molteplici rapporti di concessioni statali in cui l’ingegnere Visocchi entra, o in una veste o in un’altra, dimostrano quanto siano estesi gli interessi personali del Visocchi, in contrasto con quelli dello Stato; e come quindi le ragioni di ineleggibilità non sorgano da un fatto occasionale, ma da tutta una situazione vasta e permanente». L’elezione di Visocchi fu annullata il 6 febbraio 1947.
Diverso è stato il comportamento della Giunta nei confronti di Berlusconi.
La Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati, nel 1994 (quando cominciarono i guai per gli italiani), confermò l’elezione di Silvio Berlusconi (fondatore e azionista di maggioranza di Fininvest e di Mediaset, società che controlla RTI, titolare delle concessioni televisive di Canale 5, ReteQuattro e Italia Uno), motivando la decisione con l'affermazione che la norma citata andrebbe riferita «alla concessione ad personam e, quindi, se non c’è titolarità della persona fisica, non si pone alcun problema di eleggibilità, pur in presenza di eventuali partecipazioni azionarie».
Anche nelle successive legislature fu ribadita dalla Giunta l’eleggibilità di Berlusconi.
L’interpretazione di cui sopra, però, è contraria allo spirito e al novellato della Legge.
L’azionista di maggioranza apertamente conosciuto, anche se si nasconde dietro prestanomi, siano essi figli, amici o altri soggetti, è colui che gode del diritto, sia pure pubblicamente mascherato, di proprietà e trae i profitti dalle attività dell’azienda.
Inoltre la Giunta, nella sua motivazione, introduce il concetto di titolarità del contratto, che non figura nella Legge: l’essere «vincolati con lo Stato» non dipende solo dalla rappresentanza legale, ma anche dai vincoli conseguenti alla proprietà.
Si noti che le concessioni televisive sono date all’azienda, non alla persona fisica: dunque, il vincolo con lo Stato consiste nella proprietà o nella direzione dell’azienda concessionaria.
La prima versione di questo articolo, in vigore dal 1877 fino all’Assemblea Costituente, era: «Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati verso lo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni». Il legislatore aggiunse la figura del rappresentante legale per far sì che non solo il proprietario, ma anche il delegato risultasse ineleggibile. Peraltro, la soppressione dell’avverbio non consente un’esegesi troppo restrittiva, data la maggiore estensione del concetto di vincolo giuridico.