OGGETTO
Si propone un progetto di legge che abroghi in toto i commi b) e c) dell'art. 177 del codice civile che così attualmen recita:
"Della comunione legale
Art. 177.
Oggetto della comunione.
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi."
Il secondo articolo della proposta di legge prevede che l'abrogazione proposta si applichi già indeogabilmente a tutti i matrimoni in essere alla data dell'entrata in vigore.
CAUSALE
Troppo spesso infatti si assiste a matrimoni dove uno dei due futuri coniugi (specie in caso di divario di benessere patrimoniale)"spinge" per il regime di comunione legale al posto della separazione e per non sfigurare, quasi in ambito di "timore reverenziale" verso il futuro marito/moglie e relativa famiglia si accetta.
Molto spesso poi questi 2 commi sono causa di litigi e veri "ladrocini" da parte del coniuge "cicala" rispetto a quello "formica", specie in caso di separazione.
Spesso la giurisprudenza ha cercato di arginare nella prassi la portata di queste 2 norme
Vi porto due esempi concreti:
COMMA B. - E' giusto che chi investe con profitto i proventi della successione (specie se del padre o della madre) dei frutti debba goderne la nuora o il genero che non fa altro che attingere dalle tasche del figlio/a, privando altresì i nipoti di importanti risorse e patrimonio accumulato, così utile in tempo di crisi? E' giusto, in regime di comunione rispetto a regimi alternativi (separazione, fondo patrimoniale), implicitamente favorire il consumo ("i frutti ...percepiti e non consumati") rispetto a risparmio ed investimento?
COMMA C - E' giusto che spartisca i proventi dell'attività personale del coniuge anche quello che di fatto non vi ha mai lavorato? Tra l'altro, per stabilire un omologo, nelle società è previsto il cd. divieto del patto leonino: in questo caso invece il coniuge più "svogliato" o "incapace" (se così lo possiamo definire) godrebbe solamente dei risultati positivi dei risultati dell'attività dell'altro coniuge, senza aver adeguatamente sopportato rischi e perdite.
Anche in questo caso la formulazione attuale di legge favorisce implicitamente il consumo ("i frutti ...percepiti e non consumati") rispetto a risparmio ed investimento.
Rimarrebbero in vigore, come giustamente "de minimis" in una comunione, i commi a e d.