Concorso Docenti 2012: Durata delle GM e abilitazione, ecco la soluzione.

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Lo scopo di questa petizione, redatta dal collega Gennaro Augurio, e sottoscritta da tutti gli idonedi del concorso a cattedra 2012, è quello di proporre una soluzione semplice a due punti controversi del decreto D.D.G. n. 82/2012 quando confrontati con gli analoghi punti del d.lgs. n.297/1994, e cioè: A) La durata delle graduatorie; B) L’abilitazione all’insegnamento.

Prima di esporre la soluzione è necessario premettere due distinte osservazioni:

A) Durata delle graduatorie

Il d.lgs. n.297/1994 art. 400, comma 1 stabilisce che : “I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti………omissis……….”.

In aggiunta, il d.lgs. n.297/1994 art. 400, al comma 17 stabilisce che: “Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.”

Viceversa , iD.D.G. n.82/2012, art. 1, comma 1, stabilisce che: Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l’Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Dal confronto si evince, senza possibilità di dubbio, che il D.D.G. n.82/2012 ha introdotto una limitazione – quella delle 2 annualità – che in alcun modo è prevista nel d.lgs. n.297/1994 !!!

Tale limitazione implica che già nel 2014 il MIUR dovrebbe indire un nuovo concorso per selezionare altri candidati, pur avendo già selezionato tra 321.210 candidati (Fonte MIUR) !!!

Contestualmente, i candidati che hanno superato tutte le prove concorsuali vedrebbero vanificare i propri sforzi e il “miraggio” di un regolare contratto a T.I. nel breve/medio periodo.

Il tutto con enorme spreco di tempo e denaro pubblico e privato !!!

B) Abilitazione all’insegnamento

Sul punto il d.lgs. n.297/1994, art. 400, comma 12 stabilisce che: “Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.”

Viceversa , iD.D.G. n.82/2012, art. 13, comma 3, stabilisce che: La vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4 il titolo di abilitazione all’insegnamento.

Dal confronto si evince, senza possibilità di dubbio, che il D.D.G. n.82/2012 ha introdotto il vincolo, in alcun modo è previsto nel d.lgs. n.297/1994, che solo dall’assunzione potrà conseguire l’abilitazione all’insegnamento !!!

Trattasi di una evidente disparità di trattamento che porta all’assurdo che i candidati “idonei” - non assunti - sono inabili a insegnare !!!

Viceversa, l’abilità ad insegnare dei candidati che hanno superato tutte le prove concorsuali, in alcun modo può essere penalizzata da un evento – l’assunzione – che è del tutto indipendente dall’abilità stessa.

In tutti i casi, l’applicazione testuale del D.D.G. n.82/2012 penalizzerebbe – oltre che umiliare - migliaia di candidati idonei che, in caso di nuovo concorso, si troverebbero a dover rifare tutto l’iter concorsuale, ancora una volta con grande spreco di tempo e denaro !!!

SOLUZIONE:

Per allineare il D.D.G. n.82/2012, gli esiti del concorso e il d.lgs. n. 297/1994, basterebbe un’apposita norma emanata del MIUR di soli 3 articoli quali:

Art. 1 - Le graduatorie del concorso per titoli ed esami del personale docente, indetto con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, sono valide ai sensi dell’art. 400, comma 17 del d.lgs. n.297/1994 e s. m. e i.

Art. 2 – I candidati che hanno superato tutte le prove concorsuali al concorso per titoli ed esami del personale docente, indetto con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, sono abilitati all’insegnamento ai sensi dell’art. 400, comma 12 del d.lgs. n.297/1994 e s. m. e i.

Art. 3 – Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente decreto;

 
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