Costituzione comitato referendum abrogativo per ridurre l'obbligo rc auto ai soli danni alle persone
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Petizione per la costituzione di un comitato referendario abrogativo di parte dell'articolo dell'articolo 2054 del codice civile in modo che la legge 990-69 che introduce l'obbigo dell'assicurazione sui veicoli riguardi solo i danni alle persone fisiche.
Si puo' realizzare un referendum abrogativo di parte dell'articolo 2054 del codice civile.
L'articolo in questione recita :
Art. 2054 Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Chiedendo la cancellazione di "o a cose" dopo "prodotto a persone" e di " subito dai singoli veicoli" dopo "abbia concorso ugualmente a produrre il danno"
Si ottiene l'obbligo di assicurazione solo per i danni prodotti alle persone in quanto la legge 990-69 fa riferimento
a questo articolo per delimitare l'obbligo assicurativo
Capo I
DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile.
L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto [1] .
del codice civile.
L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto [1] .
L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente [2] .
Note:
1 Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 e successivamente dall'art. 27, L. 19 febbraio 1992, n. 142.
2 Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.
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