Demurismo contro la Mafia.Al fine di superare le recenti lacune mostrate dalla riforma del carcere duro si propone la seguente "Modifica dell’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 3

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Demurismo contro la Mafia. Al fine di superare le recenti lacune mostrate dalla riforma del carcere duro si propone la seguente "Modifica dell’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario Art. 1. (Modifiche all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354) 1. All’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi 2 e seguenti sono sostituiti dai seguenti (NOTA: le motivazioni inerenti le modifiche sono evidenziate tra le parentesi): «2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ha altresì il dovere (NOTA: in seguito alle recenti critiche inerenti le decisioni prese da Giovanni Conso necessita vincolare il Ministro alla concessione del 41 bis) di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis(NOTA: il predetto comma si riferisce a una pluralità di reati tra cui l’articolo 416 bis del codice penale inerente le ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO), in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al periodo precedente. Tuttavia, qualora il Ministro della giustizia abbia delle riserve sulla eccessiva durezza di siffatto regime penitenziario avrà la facoltà di sospenderle tramite un provvedimento deliberato dal Consiglio dei Ministri. 2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del primo periodo del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. 2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l’adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d’ufficio, alla revoca con decreto motivato deliberato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento che non accoglie l’istanza presentata dal detenuto, dall’internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell’internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione. 2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare: a) l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; b) la determinazione dei colloqui in un numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11. I colloqui sono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell’articolo 11; non può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera possono non applicarsi ai colloqui con i difensori; c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno; d) l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati; e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia; f) la limitazione della permanenza all’aperto, che può svolgersi in solitudine (NOTA: la sostituzione della precedente limitazione di gruppi fino a cinque persone necessita al fine di isolare il criminale, nel tentativo di impedirgli contatti con terzi che possono coadiuvarlo nel proseguire l’attività mafiosa), ad una durata non superiore a un’ ora al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10. 2-quinquies. Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l’applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto al quale il detenuto o l’internato è assegnato. Il reclamo non sospende l’esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell’internato non modifica la competenza territoriale a decidere. 2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la corte d’appello il detenuto, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta».
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11 July 2013
18 May 2012
12. Elisabetta De lucia | Sottoscrivo questa petizione
17 May 2012
11. Daniela | Sottoscrivo questa petizione
17 May 2012
10. Luana Solimeo | Sottoscrivo questa petizione
17 May 2012
9. Frontiniano Varbella | Sottoscrivo questa petizione
17 May 2012
8. Diodata Zichittella | Sottoscrivo questa petizione
17 May 2012
7. Crocefissa Dalmazzo | Sottoscrivo questa petizione
17 May 2012
6. Liberio | Sottoscrivo questa petizione
17 May 2012
5. Adelchi | Sottoscrivo questa petizione
1 March 2011
4. paola putzu | Sottoscrivo questa petizione
5 January 2011
3. luca fadda | Sottoscrivo questa petizione
1 January 2011
2. giovanna demuro | ottima riforma
1 January 2011
1. Silvia mastinu | Bellissimo
28 December 2010
0. Pietro Burghesu | Sottoscrivo questa petizione
23 December 2010
-1. roberto demuro | Sottoscrivo questa petizione
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