LA COLLABORAZIONE TRA INTERMEDIARI ASSICURATIVI

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Il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) - contiene i dati dei soggetti che svolgono l’attività d’intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia. Il Registro è stato istituito dal d.lgs 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, ed è disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. In conformità a tale normativa, l’esercizio dell’attività d’intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il RUI fornisce dunque, a tutela dei consumatori, una fotografia completa dei soggetti che operano nel campo dell’intermediazione. Il D.lgs n° 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle assicurazioni private) al Capo II - Accesso all’attività d’intermediazione - art. 109 - Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - comma 2 - stabilisce che “non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro”. Non si comprende, da dove trae origine questo divieto, non coincidendo con nessuna normativa europea e con nessun caposaldo della legislazione italiana. La direttiva europea che ha emanato i principi fondamentali del regolamento aveva come logica ispiratrice due principi fondamentali: best advice e best practice. L’esigenza del registro unico, serviva esclusivamente per garantire la pubblicità e le pari esigenze di tutelare il consumatore, attraverso buone pratiche e specifiche coperture assicurative. Se la disciplina europea è la strada maestra per quelle degli altri Paesi riceventi, in particolare nel caso di norme che hanno una valenza regolatoria, ne consegue che il suo recepimento, non avrebbe dovuto discostarsi dalla logica ispiratrice della Direttiva europea. Infatti, nella Direttiva europea non c’è nessun cenno al divieto di collaborazione tra intermediari, che appare ancora più iniquo, nel nostro caso, poiché iscritti alla stessa sezione, quindi, aventi stesse caratteristiche soggettive e stessi obblighi oggettivi. A maggior riprova di quanto fin qui affermato e considerando le intervenute successive disposizioni della Legge n° 248 del 4 agosto 2006 (Legge Bersani) in materia di plurimandato per il ramo R.C.Auto, il 16 ottobre 2006 l’ISVAP ha “consentito agli intermediari di cui alla sezione A di svolgere l’attività d’intermediazione di cui alla sezione E, a condizione che l’attività svolta in una delle due sezioni riguardi esclusivamente il ramo R.C.Auto “. Poiché le figure degli intermediari assicurativi stabilite dalla Legge, sono le seguenti: • Sezione A (agenti), • Sezione B (broker), • Sezione C (produttori diretti d’imprese di assicurazione), • Sezione D (banche, intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario, Sim e Poste italiane - Divisione servizi di Bancoposta), • Sezione E (collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari). Ne consegue che non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del Registro, vietandone in tal modo la collaborazione, con l’eccezione degli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E per i soli incarichi di distribuzione concernente il ramo R.C.Auto. In seguito ISVAP ha concesso alcune specifiche deroghe agli iscritti in E) e agli iscritti in B) creando, di fatto, una situazione asimmetrica del settore distributivo assicurativo. Oggi, infatti, gli E) possono collaborare con tutti gli A) B) e D) che desiderano, mentre i B) possono farlo esclusivamente se rivestono vicendevolmente il ruolo di “dettagliante” (retail) o “grossista“ (wholesale). Superfluo dire che gli A) agenti stanno percependo tutta la normativa come un’enorme ingiustizia. In particolare non si capacitano per quale misterioso motivo, mentre a loro rimane tutto inibito, ISVAP abbia stabilito che: • Uno stesso soggetto iscritto nella sezione E) possa collaborare contemporaneamente con più di un intermediario (indifferentemente A) - B) - D) ) • Due soggetti iscritti in B) possano, dietro il paravento della fumosa distinzione dettagliante/grossista, collaborare tra loro • Due soggetti iscritti in A) non possano collaborare, pur essendosi iscritti anche in E), nel piazzamento dei rischi accessori auto (incendio, furto, kasco… ) • Un soggetto iscritto in A) non possa piazzare quote in coassicurazione di qualsiasi rischio avvalendosi delle capacità di un soggetto iscritto in B) • Un soggetto iscritto in B) possa collaborare con un soggetto iscritto in A) (purché munito di procura !) ma non viceversa • Un soggetto iscritto in A) non possa collaborare con un soggetto iscritto in D) Appare dunque evidente , da questa breve nota, quanto sia stretto e accidentato il sentiero in cui svolgono la loro attività gli oltre n° 23.000 agenti di assicurazione italiani iscritti al R.U.I. In considerazione del fatto che: - Essi detengono oltre l’80 % del mercato assicurativo italiano nei rami danni - E’ assolutamente necessario che tale mercato diventi il più aperto e concorrenziale possibile . Con questa petizione si chiede, di poter aggiungere al sopra riportato comma 2 - art. 109 - (Codice delle assicurazioni private) “non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro” la seguente frase “ ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti .”. Con questa formulazione, si consentirebbe a tutti i soggetti iscritti in A) che operano, in regime di esclusiva di poter collaborare anche con altre Compagnie. Tale opportunità sarebbe oltremodo ben accolta nel sud – Italia per i motivi che tutti ben sappiamo.
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