In linea con quanto sancito con le leggi già esistenti in materia di tutela degli animali di affezione (legge 14 agosto 1991 n°281 che disciplina la tutela degli animali di affezione, condannando gli atti di crudeltà contro di essi e ogni genere di maltrattamento; l'articolo 727 del Codice Penale; la legge 473 del 22/11/93; la legge n°2836-B del 27/10/2010), chiediamo una legge chiara ed esauriente che disciplini l'iter adottivo dell'animale stesso.
Criterio fondamentale sarà:
il divieto assoluto di adozione da parte di soggetti incapaci di intendere e di volere o con patologie nocive all'animale, in quanto comportano l'impossibilità di gestirlo correttamente e dignitosamente;
il divieto di adozione da parte di soggetti già denunciati per maltrattamenti con effetto retroattivo e ritiro dell'animale già adottato;
il divieto di adozione da parte di soggetti totalmente privi di mezzi economici per mantenere dignitosamente l'animale (senzatetto);
il controllo meticoloso dei dati personali del soggetto adottante durante l'iter di adozione con relativo controllo inaspettato nei primi 6 mesi successivi a tale evento.
TUTTO CIO' E' ESSENZIALE A FINE PREVENTIVO, PROMUOVERE L'ADOZIONE SI', MA NON PER PASSARE DA UNA PRIGIONE AD UNA PEGGIORE.
FIRMATE, QUESTO CONCETTO E' IMPORTANTE E RIFUGGE DA OGNI INTERPRETAZIONE GIURIDICA, PRESERVANDO GLI ANIMALI DA SITUAZIONI PENOSE E IMBARAZZANTI.