In riferimento alla Legge Comunitaria 2008, considerato che nonostante una precisa disposizione legislativa ed un termine fissato per legge in 90 giorni per l’emanazione del regolamento, lo stesso non è stato ancora emanato e reso vigente, pertanto con la presente petizione si chiede l’IMMEDIATA EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TORNEI NON A DISTANZA DI POKER
Di seguito alcuni riferimenti e commenti
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge Comunitaria 2008, le istituzioni hanno posto le basi per la regolamentazione del gioco del Poker live in modalità torneo, in particolare si occupano di questa materie i commi 27 e 28 dell’art. 24
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27. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.
28. Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, recepita con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
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Dall’esame di tale testo si evince che i tornei live di poker possono essere svolti solo a seguito del rilascio di apposito regolamento e gli stessi tornei sono consentiti solo a soggetti titolari di concessione rilasciata dallo Stato, tale regolamento è emanato ai sensi dell’art. 17 l. 23/08/1988
Articolo 17 - Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta (Termine dimezzato dall'art. 17, comma 27, legge 15 maggio 1997, n. 127) giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari (Lettera così modificata dall'art. 11, legge 5 febbraio 1999, n. 25);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (Lettera abrogata dall'art. 74, DLgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Abrogazione confermata dall'art. 72, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165)