Parliamo di disturbo alle occupazioni e al riposo (art. 659 del codice penale).
Anche le campane producono rumori molesti, se superano i limiti di tollerabilità acustica fissati in 60 decibel in una zona residenziale.
il Comune introduca dei limiti al loro uso nel regolamento comunale.
Ricordiamo che, secondo la massima della Sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, n. 2316/1998, «…il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa, mentre al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche può dar luogo al reato previsto dall’art. 659 c.p. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro, nell’ambito delle funzioni liturgiche - la cui regolamentazione, nel vigente diritto concordatario, é riconosciuta alla Chiesa cattolica - integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilità e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall’autorità ecclesiastica intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e al suo collegamento con particolari “momenti forti” della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilità».