DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
(Ai sensi dell'art. 71 della Costituzione Italiana)
EURO PROPRIETÀ DEI CITTADINI EUROPEI
Art. 1 - L'EURO, all'atto dell'accettazione, nasce di proprietà dei cittadini ed è acquisito a
tal fine nella disponibilità degli Stati Membri aderenti al Trattato di Maastricht. L'EURO è
pertanto proprietà del portatore.
Art. 2 - Ad ogni cittadino è attribuito un codice dei redditi sociali, mediante il quale gli viene
accreditata la quota di reddito causato dall’accettazione monetaria e da altre eventuali
fonti di reddito in attuazione del 2° co. dell'art. 42 della Costituzione.
Art. 3 - Accettata la proprietà dell'EURO in rappresentanza della collettività nazionale, il
Governo è legittimato a trattenere all'origine quanto necessario per esigenze fiscali di
pubblica utilità.
Art. 4 - Norma transitoria. E' concessa la moratoria dei debiti a richiesta di parte in attesa
che si accerti di chi sia la proprietà dell'EURO all'atto dell'emissione.
Disegno di Legge proposto dal Sindacato S.A.US.. Segretario Generale:
prof. Avv. Giacinto Auriti.