Visti gli articoli 1, 3, 36, 48, 50, 69 e 71 della costituzione,
il popolo sovrano propone la seguente legge:
Art.1
L’indennità parlamentare non può superare 10 volte il trattamento minimo garantito ad ogni cittadino per la sua sopravvivenza (460,97 euro mensili)
Ogni rimborso spese deve essere documentato, approvato e reso pubblico.
Sono considerati facente parte dei rimborsi spese: le spese di viaggio a fini istituzionali e i relativi pasti, il traffico telefonico esclusivamente documentato per fini istituzionali, le spese varie, sempre documentate, per un massimo di euro 500 mensili. Tutte le altre spese, al pari di qualunque lavoratore, non daranno luogo ad alcun rimborso
Ogni parlamentare può avere alle sue dipendenze un portaborse, assunto per concorso pubblico, con stipendio non superiore al pari livello di un impiegato della Pubblica Amministrazione.
Art.2
Sia l’indennità parlamentare che i relativi rimborsi sono assoggettati al regime fiscale vigente
Art.3
Il trattamento pensionistico del parlamentare sarà adeguato a quello di un qualsiasi dirigente della Pubblica Amministrazione. Tale trattamento si otterrà con le stesse modalità stabilite per i lavoratori pubblici (65 anni di età o 40 anni di contributi). Qualora il parlamentare alla scadenza del mandato non venga rieletto i versamenti contributivi fino a quel momento effettuati confluiranno nell’INPS o, a richiesta, nella cassa previdenziale relativa all’attività lavorativa del soggetto che potrà proseguire i versamenti fino al raggiungimento dei requisiti previsti per il trattamento di quiescenza.
Art.4
E’ fatto divieto di introdurre ulteriori benefit oltre a quelli espressamente previsti dalla presente legge.