l'articolo 203 comma 3 del vigente CdS recita:
"Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 6899, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento."
Riteniamo questo comma sbagliato in quanto vessatorio e ingiusto.
Dal Legislatore viene usato il deterrente del raddoppio della multa, senza progressione in relazione al ritardo accumulato.
Un trasgressore che pagasse il 61esimo giorno è equiparato ad un altro che paga l'80esimo giorno.
Per questo chiediamo la modifica di tale comma con l'introduzione di un meccanismo di progressione della somma dovuta in relazione al ritardo accumulato.