Una proposta di legge d’iniziativa popolare dal Popolo Della Rete Italiana
PERSONALE URGENTE PER CHI AMA LO SPORT
IN UN DECENNIO DI STENTI E DIFFICOLTA’ PER TUTTI NOI
Vogliamo contribuire a moralizzare lo sport?
Giài, ho inviato la presente proposta di legge, a precedenti Governi ma?...silenzio..
Se la ritenete giusta e possibile, condividete con i vostri amici. Da un piccolo gesto può nascere una grande azione colletiva.
Cerchiamo di ridare dignità al lavoro, di qualunque tipo, e maggiore serenità alle nostre famiglie in crisi.
MORALIZZIAMO LO SPORT
RESTITUIAMO DIGNITA’ALLO SPORT, DEL CALCIO IN PARTICOLARE.
RESTITUIAMO GLI STADI ALLE FAMIGLIE
Non è demagogia è una realtà più semplice di quello che sembra.
Proposta di legge, primo firmatario Sergio Garroni
Art.1) La deducibilità fiscale, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o delle Persone Giuridiche o Associazioni e dell’Irap, ove dovuta, del costo per l’acquisto dei cartellini dei giocatori delle squadre o team sportivi di calcio, basket, rugby,volley, è limitata ad € 5.000.000,00 .
Art.2) L’eccedenza, potrà essere ammortizzata nei 5 periodi d’imposta successivi a quelli dell’acquisto o, nel caso di successiva alienazione del cartellino, dedotta fiscalmente dal ricavo della vendita del cartellino medesimo, salvo il caso di impossibilità totale del giocatore ad adempiere il contratto per causa di forza maggiore e se, senza copertura assicurativa. In questo caso l’eventuale eccedenza non dedotta, lo potrà essere previa idonea documentazione medica di inabilità del giocatore tale da comprometterne la possibilità di reimpiego..
Art 3) Nel caso di coperture assicurative per infortunio o invalidità dei giocatori, il rimborso, eventualmente spettante, non costituirà componente positivo del reddito fino alla concorrenza dei costi sostenuti per l’acquisto del cartellino e non ancora ammortizzati e il costo dell’ingaggio dell’anno dell’infortunio. Il computo della deduzione avverrà con il principio di cassa dell’avvenuto rimborso assicurativo.
Art.4) La presente legge entrerà in vigore dal campionato 2011/2012.
Art.5) Restano salve tutte le disposizioni vigenti antecedenti all’entrata in vigore della presente legge.