Salviamo l’architettura italiana del secondo novecento

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Appello per l’eliminazione delle modifiche di recente introdotte al Codice dei
beni culturali e del paesaggio dal decreto-legge 70 del 13 maggio 2011

I. - Com’è noto, il Decreto-Legge 13 maggio 2011, n.70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, pubblicato in pari data sulla G.U. – Serie Generale - n. 110 ed entrato in vigore il 14 maggio, ha introdotto con l'articolo 4, commi 1 e 16, alcune significative modifiche al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d'ora innanzi "Codice").

Nel breve intervallo di tempo intercorrente prima della sua conversione in legge, si coglie l'occasione per segnalare le evidenti criticità e le pesantissime ricadute, sia di natura giuridica che culturale e istituzionale per la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale di proprietà pubblica, ecclesiastica o privata senza fine di lucro, che l'entrata in vigore del suddetto Decreto comporta.

II. - Si segnala anzitutto la modifica del dettato normativo che stabiliva in cinquanta anni la soglia temporale oltre la quale era possibile, fino al 14 maggio scorso, sottoporre tutti gli oggetti d’arte, sia mobili che immobili, ad accertamenti per verificarne il grado di interesse culturale.
Tale soglia temporale, stabilita fin dalla prima legge di tutela (la legge Nasi del 1902) e recepita immutata sia nella legge Bottai del 1939 che nel Testo Unico del 1999 e poi nel Codice del 2004, è stata infatti improvvisamente elevata, per il solo patrimonio immobiliare pubblico o di enti no profit, compresi quelli religiosi, fino a settanta anni ad opera dell’articolo 4, comma 1 e comma 16, lettera a) del decreto legge n. 70/2011.

Le ragioni di tale elevazione, per espressa indicazione normativa, sarebbero da ricercare, nell’ordine, nell’esigenza di accelerare le procedure per realizzare le opere pubbliche (così è detto nel comma 1) e nell’esigenza di dare massima attuazione al federalismo demaniale (così è detto nel comma 16).

E’ evidente la dubbia coerenza di tali affermazioni con il principio costituzionale di ragionevolezza, cui le disposizioni normative dovrebbero essere comunque ispirate, soprattutto se si considera che l’apparato ministeriale della tutela ha già conosciuto momenti, nella propria storia recente, in cui è stato chiamato a sforzi straordinari per effettuare verifiche di interesse culturale, soprattutto su immobili pubblici, ai fini più disparati (dalla loro cartolarizzazione alla loro vendita pura e semplice), ed è sempre riuscito a far fronte alle verifiche richieste nei tempi stabiliti, sottraendo però, proprio grazie alle verifiche, i beni di riconosciuto interesse culturale alla cartolarizzazione o alla vendita "libere" e stabilendo invece, per essi, le necessarie prescrizioni a garanzia della conservazione dei valori culturali espressi.

Quanto poi agli immobili di proprietà di enti non perseguenti scopi di lucro, ivi compresi i beni immobili di proprietà di enti religiosi civilmente riconosciuti, l’unica conseguenza che deriverebbe da una tale modifica normativa consisterebbe in una ampliata possibilità, per detti enti, di trasferire, ovvero di manomettere, beni immobili di loro proprietà, spogliarli dei loro arredi, senza che il Ministero abbia più titolo alcuno ad intervenire per fermare la manomissione e la scomparsa di uno dei più vasti e diffusi contesti culturali di cui l’Italia ancora disponga, ovvero il patrimonio culturale in proprietà di enti, anche ecclesiastici.

Senza contare che tale modifica conferma ulteriormente la irragionevolezza della norma in esame, anche sotto il profilo della disparità di trattamento: non è dato capire, infatti, anche non tenendo conto degli immobili pubblici, perché gli immobili di proprietà privata vengano trattati diversamente ai fini della loro sottoponibilità a tutela, a seconda che il loro proprietario sia o meno un ente no profit.

Peraltro è da aggiungere che, per effetto di tali modifiche, alcuni tra gli interventi più significativi dell’architettura contemporanea, riferita sostanzialmente al secondo Dopoguerra, qualora non siano già stati sottoposti a tutela prima del 14 maggio 2011, risulterebbero esclusi, per legge, dal regime di salvaguardia finora vigente.

A puro titolo esemplificativo, si segnala che, su tutto il territorio nazionale, potrebbero verificarsi incontrollate dismissioni, alterazioni e modifiche incongruenti su opere quali:

- Torino, Salone per le esposizioni (1947-49) e Palazzo del Lavoro (1956- 60) di Pier Luigi
Nervi;
- Genova, Chiesa della Sacra Famiglia e complesso parrocchiale (1956) di Ludovico
Quaroni e Adolfo De Carlo;
- Opicina (TS), Villaggio del fanciullo (1949-57) di Marcello D’Olivo;
- Venezia, Sede INAIL (1952-56) di Giuseppe Samonà, Egle Trincanato;
- Milano, Padiglione d’arte contemporanea (1949-53) di Ignazio Gardella;
- Bologna, Sede ENPAS, (1952-57) di Saverio Muratori;
- Francavilla al Mare (CH), Chiesa di S. Maria Maggiore (1951-54) di Ludovico Quaroni;
- Napoli, Sede del Politecnico (1954), di Luigi Cosenza.

Parimenti sarebbero a rischio interventi fondamentali per la storia dell’urbanistica italiana del secondo Novecento, quali:

- Milano, Quartiere sperimentale QT8, risalente agli anni 1946-53, ad opera di Piero
Bottoni, con opere di numerosi architetti, tra i quali: Vico Magistretti, Gabriele Mucchi,
Pietro Lingeri, Giancarlo De Carlo, Marco Zanuso, Vittorio Gandolfi, Arrigo Arrighetti;
- Cesate (MI), Quartiere INA-Casa (1950 e seguenti) di Franco Albini, Gianni Albricci,
Ignazio Gardella, Ludovico Belgiojoso, Enrico Peresutti, Ernesto Nathan Rogers;
- Torino, quartiere La Falchera (1950 e seguenti) di Giovanni Astengo, Sandro Molli Boffa,
Nello Renacco e Aldo Rizzotti;
- Roma, Quartiere INA-Casa Tiburtino (1949-54) di Ludovico Quaroni e Mario Ridolfi
(capigruppo) con, tra gli altri, Carlo Aymonino, Carlo Chiarini, Mario Fiorentino; le torri INA
in viale Etiopia (1951-1954) di Mario Ridolfi e Wolfgang Frankl; l’unità d’abitazione
orizzontale nel Quartiere Tuscolano (1950-51) di Adalberto Libera;
- Matera, Borgo La Martella (1951-54) di Ludovico Quaroni e altri.

A quelli finora elencati devono aggiungersi i notevoli, numerosi e significativi interventi realizzati in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960, con opere dell'ingegno riconosciute in ambito internazionale, tra cui, solo a titolo esemplificativo:

- il Palazzo dello Sport dell'Eur (1956-1960) di Marcello Piacentini e Pier Luigi Nervi;
- il Palazzetto dello Sport in Viale Tiziano (1958-1960) di Annibale Vitellozzi e Pier Luigi
Nervi;
- lo Stadio Flaminio (inaugurato nel 1959) di Antonio e Pier Luigi Nervi;
- il Villaggio olimpico (1958) di Vittorio Cafiero, Adalberto Libera, Amedeo Luccichenti e
Vittorio Monaco.

Questi, come altri che sarebbe troppo lungo menzionare, costituiscono qualificati esempi di architettura e di pianificazione del territorio ampiamente pubblicati nelle riviste di settore, sia italiane che estere, e tuttora portate ad esempio nelle facoltà di Architettura dei maggiori atenei nazionali, sia sotto il profilo della storia della progettazione, sia sotto quello della evoluzione tecnologica, della sperimentazione tecnica e dello sviluppo delle teorie di organizzazione del territorio.

Resta da chiedersi quali siano mai le ragioni di necessità e di urgenza che possano aver giustificato l’inserimento di simili disposizioni in un decreto legge.

III. - Altra modifica al Codice che rappresenta comunque un altro strappo al sistema tradizionale della tutela, è quella apportata dall’articolo 4, comma 16, lettera d), del decreto legge n. 70/2011, per effetto della quale l’obbligo di denunciare il trasferimento della detenzione di beni immobili vincolati, presente nel sistema della tutela fin dalla legge Bottai (v. art. 30, co. 1, della L. n. 1089/1939: “Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti è tenuto a denunziare al Ministro … ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte la proprietà o la detenzione”) e poi recepito sia nel Testo Unico del 1999 che nel Codice del 2004, viene soppresso.

L’obbligo in questione era stato stabilito al fine di consentire all’Amministrazione di poter sempre sapere chi è il soggetto che ha la materiale disponibilità di un bene vincolato, e quindi è responsabile del rispetto delle regole di corretta conservazione dello stesso.

Per effetto di tale modifica, invece, l’Amministrazione non sarà più in grado di esercitare le istituzionali funzioni di vigilanza sugli immobili vincolati, mentre i proprietari di dimore di pregio potranno mettere a reddito i propri immobili evitando di dar conto di eventuali lavori improvvidi eseguiti all’interno delle dimore stesse. Ed è da dire che contro tale modifica normativa, già richiesta all’Amministrazione all’epoca della stesura del Codice, si era sempre opposto un rifiuto, basato proprio sull'esigenza di dover sempre sapere, per fini di tutela, il nome di chi avesse la materiale disponibilità del bene vincolato.

IV. - Infine, con la lettera e) del comma 16 dell’articolo 4 del decreto legge n. 70/2011, è stata introdotta la modifica forse più rilevante al Codice, che incide sull’articolo 146 in materia di autorizzazione paesaggistica.

Come si sa, al momento il parere che il Soprintendente è chiamato a dare per gli interventi da attuarsi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico è vincolante, e passerà da vincolante ad obbligatorio una volta che i vincoli paesaggistici siano stati dotati delle prescrizioni d’uso, ovvero che le Regioni abbiano provveduto a rivedere, d’intesa con le Soprintendenze, le loro pianificazioni paesistiche per adeguarle alle nuove prescrizioni dettate dal Codice in materia (ed i Comuni abbiano poi adeguato le loro pianificazioni urbanistiche).

La nuova disposizione stabilisce che il parere del Soprintendente, una volta che sia divenuto obbligatorio, debba essere reso nel termine di novanta giorni dalla ricezione del progetto, altrimenti esso è da intendersi reso in senso favorevole.

In pratica, è stato introdotto il silenzio-assenso in materia di autorizzazione paesaggistica, sia pure dopo che si sarà provveduto a tutte le incombenze procedurali sopra richiamate.

Quel che è importante sottolineare è che in tal modo si è rovesciata la logica sottesa alla collocazione del dovere della tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione fra i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, mentre la libertà (temperata) d’impresa ha trovato collocazione e disciplina nell’ambito del Titolo III della stessa Costituzione in materia di regolamentazione dei rapporti economici.

Infatti, per effetto della nuova disposizione contenuta nel decreto legge n. 70/2011, il ruolo prioritario non è più riconosciuto alla tutela, ossia alla conservazione del paesaggio come rappresentazione identitaria della Nazione nei suoi valori culturali (per cui, in assenza di autorizzazioni espresse, esso è immodificabile, come ribadito in più occasioni dalla stessa Corte Costituzionale) ma alla libertà d’impresa economica, il cui libero esercizio, pur previsto dalla Costituzione, è però subordinato nel suo esplicarsi, per espresso dettato costituzionale, alle esigenze dell’utilità sociale (fra le quali rientra certamente la crescita culturale del Paese).

In tal modo si può dire che si chiude idealmente una delicata partita a scacchi, giocata fra lo Stato di cultura da un lato (con le sue esigenze di conservazione del patrimonio nazionale per fini di conoscenza e sviluppo culturale dell’intera collettività) e la ‘libertà’ dell’imprenditoria, senza regole né freni, nella dichiarata convinzione che tale ‘libertà’ aiuti il federalismo e la ripresa del settore edilizio.

Si ritiene pertanto assai urgente, nel breve lasso di tempo prima che il citato decreto-legge sia convertito, segnalare il proprio vivo dissenso, e si chiede contestualmente che vengano eliminate le suddette modifiche al Codice, al fine di tornare a garantire piena ed efficace tutela, per legge, ad un ricchissimo patrimonio di beni pubblici e di paesaggi di qualità, diffuso in tutto il Paese, la cui conservazione, garanzia di un'integrale trasmissione e fruibilità alle generazioni future, dovrebbe costituire uno dei principali compiti istituzionali dello Stato.

Gino Famiglietti

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