Per il matrimonio di Gian Mario Felicetti e Riccardo Zappa
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siamo venuti a conoscenza della volontà di Gian Mario Felicetti e Riccardo Zappa, cittadini italiani, di sposarsi l'un l'altro.
Siamo convinti che questa loro aspirazione si fondi su un diritto fondamentale il cui riconoscimento pubblico è garanzia irrinunciabile per una democrazia.
Poiché il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è espressamente vietato dal codice civile, come cittadini chiediamo che a Gian Mario Felicetti e Riccardo Zappa sia riconosciuto il diritto di scegliersi reciprocamente come coniugi.
Per questo sollecitiamo vivamente le istituzioni a collaborare in modo efficace e trasparente affinché eventuali e presunti impedimenti al matrimonio tra persone dello stesso sesso siano eliminati nel tempo massimo di 4 anni.
Qui di seguito, estratti significativi della Dottrina Giuridica, della Costituzione, delle esternazioni della Cassazione e della Corte Costituzionale.
------DOTTIRNA GIURIDICA - DEFINIZIONI DI MATRIMONIO E DI FAMIGLIA
Grande Commentario del Codice Civile (1971):
Famiglia e matrimonio appaiono ancora oggi per gran parte assisi su posizioni che hanno cessato di esistere da più di un decennio.
La Costituzione assume la famiglia quale essa è offerta dalla realtà sociale.
Enciclopedia Italiana, incipit della voce Famiglia:
Lindole di società naturale non significa il rinvio a valutazioni estranee al diritto positivo.
Enciclopedia del Diritto, nella voce Famiglia:
Nonostante lapparente contraria indicazione [] il termine NATURALE adoperato nellarticolo 29 deve più esattamente intendersi come equivalente di SOCIALE e non già nel senso di società fondata sul diritto naturale.
Commentario della Costituzione, relativamente allarticolo 29:
Linterpretazione giusnaturalista dellarticolo non ha corrispondenza giuridica e non si può che imputare ad unideologia politica di genere integralista.
Manuale di Diritto Privato - Galgano (1981):
Società naturale non significa immutabilità della regolazione normativa: questa può mutare con il mutare del costume sociale, con levolversi delle concezioni della famiglia e dei rapporti fra i suoi membri.
------COSTITUZIONE
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
------CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale, nella sentenza 494/2002, ha rilevato linsostenibilità di un ordine pubblico familiare in quanto tale suscettibile di conformare in senso limitativo i diritti della persona. Non pare, in altri termini, potersi ricavare dalle disposizioni costituzionali lidea di un interesse superiore della famiglia contrapposto a quello dei singoli (CECAMORE) e persino capace di impedire il riconoscimento di diritti della persona in ambito diverso.
------CASSAZIONE
La Prima sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n.16417/2007) ha stabilito che "l'omosessualità va riconosciuta in quanto espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità". Inoltre, ha concordato con il giudice di merito laddove aveva sostenuto che l'omosessualità va riconosciuta "come condizione dell'uomo degna di tutela, in conformità ai precetti costituzionali". Infine ha sottolineato che "la libertà sessuale va intesa anche come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni delle proprie preferenze sessuali, in quanto espressione del diritto alla realizzazione della propria responsabilità tutelato dall'art. 2 della Costituzione".
Secondo la Cassazione il diritto allidentità personale figura a pieno titolo nellambito dei diritti inviolabili ex art. 2 Cost., quale garanzia della "concreta ed effettiva personalità del soggetto nella vita di relazione (Cass. 22.6.1985, n. 3769, FI, 1985, 2211).
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