VOGLIAMO LA PUBBLICITA' SULLE NOSTRE AUTO!
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La mia richiesta è la modifica dell' Art. 57 (Art. 23 Cod. str.) descritto di seguito:
Art. 57 (Art. 23 Cod. str.)
(Pubblicita' sui veicoli)
1. L'apposizione sui veicoli di pubblicita' non luminosa e' consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4,
unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm
rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate. Sulle autovetture ad uso privato e' consentita
unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti
condizioni:
a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
b. che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
c. che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
e dalle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilita' e la percettibilita' degli stessi;
d. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
e. che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla
superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
a. che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra
dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
b. che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
c. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti
condizioni:
a. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe l;
b. che la superficie della parte rifrangente non occupi piu' di due terzi della fiancata del veicolo e comunque
non sia superiore a tre metri quadrati;
c. che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
d. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di
segnalazione visiva;
e. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. All'interno dei veicoli e' proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o
indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive
autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del Codice.
Con 800 euro al mese ci si potrebbe pagare l'assicurazione, il bollo e gran parte del carburante.
A voi la scelta!
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