Egr. Ministro Avv. Prof.ssa Paola Severino Di Benedetto,
avremmo preferito non disturbarLa nello svolgimento della sua funzione senonché la questione che intendiamo sottoporre alla Sua attenzione merita, a nostro avviso, di essere affrontata e non più rinviata.
Siamo praticanti legali iscritti agli Ordini degli avvocati, e ci preme manifestare il nostro disappunto sul contenuto del parere inviato dall’Ufficio legislativo del Ministero di cui Lei è a capo inviato in data 14 maggio 2012 al presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. Prof. Ubaldo Perfetti, in merito alla durata del tirocinio per l’accesso alle professioni. Dal documento in questione, infatti, si evince che le nuove norme sono destinate a trovare applicazione solo quando il tirocinio è iniziato successivamente al 24 gennaio 2012.
A nostro avviso, la mancanza di una norma transitoria che disciplini i casi di quei praticanti già iscritti alla data del 24.01.2012 ma che completino la pratica in data successiva e la scelta legislativa della decretazione in via d’urgenza, depongono per un’applicazione immediata della legge a tutti i tirocini in corso. Considerando, inoltre, l’obbligo in capo gli Ordini di attenersi alla normativa a quel momento vigente al momento del rilascio del certificato di compiuta pratica.
Profili di dubbia costituzionalità in merito alla disparità di trattamento si potrebbero rappresentare da un’interpretazione restrittiva della norma. Si verrebbero, infatti, a determinare casi di praticanti iscritti dopo la data del 24 gennaio 2012 e che riuscirebbero a sostenere l’esame d’avvocato con un anno di anticipo rispetto a chi invece si è iscritto, anche solo di pochi giorni, prima di tale data, provocando quindi una discriminazione per l’acquisizione del titolo e conseguentemente per il già difficile e complicato ingresso nel mondo del lavoro.
Ci appelliamo a Lei, e all’autorità che rappresenta affinché si possa applicare a tutti i praticanti, indipendentemente dalla data di iscrizione, la durata di diciotto mesi del tirocinio e conseguentemente ritenere applicabile, al momento del rilascio del certificato di compiuta pratica, il DL n.1/2012.
Sicuri di una Sua presa in considerazione, Le porgiamo i nostri distinti saluti