La delibera dell'Autorità per Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) n.92 del 2008 , che ha aggiornato la n.
178 del 2005, prevede che "anche in caso di mancato conferimento della capacità di rigassificazione disponibile" "assicura all'impresa di rigassificazione la copertura di una quota di ricavo pari al 71,5% dei ricavi di riferimento". In sostanza anche se il rigassificatore non produce tutto il gas che la sua capacità gli permetterebbe, verrà comunque riconosciuto un profitto minimo (a spese dei cittadini).
Riteniamo che tale forma di incentivo sia sfavorevole agli interessi della popolazione e fortemente sbilanciato a favore delle imprese costruttrici che vengono così incitate a sovrastimare la capacità degli impianti. Se gli impianti di rigassificazione sono veramente utili si ripagheranno con il gas effettivamente prodotto.
Chiediamo quindi che tale incentivo venga annullato.
Riferimenti:
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/05/178-05.pdf
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/08/092-08arg.pdf