All’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Modifica dei tempi standard per il ripristino della fornitura elettrica e entità degli indennizzi automatici.
Con la presente si propone di modificare, con apposita delibera, i tempi di ripristino della fornitura elettrica.
Tipo di interruzione:
CON PREAVVISO
Grado di concentrazione territoriale: tutti i Comuni, senza distinzione
Standard per BT (bassa tensione): Da 8 ore a 4 ore
Standard per clienti MT (media tensione): Da 8 ore a 4 ore
Indennizzo automatico per clienti BT uso domestico: Da 30 euro a 100 euro
SENZA PREAVVISO
Grado di concentrazione territoriale: tutti i Comuni, senza distinzione
Standard per BT (bassa tensione): Da 8/12/16 ore a 6 ore per tutti i Comuni
Standard per clienti MT (media tensione): Da 4/6/8 ore a 4 ore per tutti i Comuni
Indennizzo automatico per clienti BT uso domestico: Da 30 euro a 300 euro
Con la presente si propone di modificare, con apposita delibera, l’entità degli indennizzi automatici:
Superamento standard Clienti BT uso domestico: Da 30 euro a 100 euro
Per ogni periodo ulteriore: Da 15 euro ogni 4 ore a 50 euro ogni 2 ore
Tetto massimo: Da 300 euro a 1.500 euro
Superamento standard Clienti BT e MT uso non domestico potenza fino a 100 kwh: Da 150 euro a 500 euro
per ogni periodo ulteriore: Da 15 euro ogni 4 ore a 50 euro ogni 2 ore
Tetto massimo: Da 300 euro a 1.500 euro
Superamento standard Clienti BT e MT uso non domestico potenza fino a 100 kwh: Da 150 euro a 500 euro
Per ogni periodo ulteriore: Da 75 euro ogni 4 ore a 150 euro ogni 2 ore
Tetto massimo: Da 1.000 euro a 5.000 euro
Superamento standard Clienti BT uso non domestico potenza superiore a 100 kwh: Da 2 euro/kwh a 10 euro/kwh
Per ogni periodo ulteriore: Da 1 euro/kwh ogni 4 ore a 8 euro/kwh ogni 2 ore
Tetto massimo: Da 3.000 euro a 13.000 euro
Superamento standard Clienti MT uso non domestico potenza superiore a 100 kwh: Da 1,5 euro/kwh a 8 euro/kwh
Per ogni periodo ulteriore: Da 0,75 euro/kwh ogni 2 ore a 5 euro/kwh ogni 2 ore
Tetto massimo: Da 6.000 euro a 20.000 euro
È FATTO OBBLIGO AL FORNITORE DI PROVVEDERE, ENTRO E NON OLTRE L’EMISSIONE DELLA “BOLLETTA” SUCCESSIVA AL DISSERVIZIO, AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE SOMME INDICATE. IN CASO DI NON OTTEMPERANZA, LE SOMME DOVUTE SARANNO MAGGIORATE DEL SAGGIO DI INTERESSE DEL 5% PER OGNI MESE, O FRAZIONE DI MESE, DI RITARDO DEL PAGAMENTO.