Premesso
che il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (in attuazione direttiva comunitaria 2004/18 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) all'Articolo 38, comma 1, lettera f, prevede l'esclusione dagli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti "che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante";
Considerato
1. che Pizzarotti & C. S.p.A ha avuto, insieme ad Astaldi e Techint, la concessione per la realizzazione dei quattro nuovi ospedali di Prato, Pistoia, Lucca e delle Apuane e per la gestione dei relativi servizi non sanitari e commerciali;
2. che Pizzarotti & C. S.p.A., attraverso la joint venture Shapir - Pizzarotti Railways registrata in Israele il 27 febbraio 2010, ha stipulato un contratto con le Ferrovie Israeliane per la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocita Tel Aviv - Gerusalemme, detto anche A1, in particolare per lo scavo di tunnel per la realizzazione della linea;
3. che la linea ferroviaria A1, ad uso esclusivo della popolazione israeliana, percorre 6,5 chilometri attraverso la Cisgiordania occupata, con la confisca di proprietà privata palestinese nei villaggi di Beit Iksa e Beit Sourik, inclusi terreni agricoli riconosciuti dalla Corte Suprema Israeliana come "risorsa fondamentale per la sussistenza" delle comunita;
4. che la costruzione della linea ferrroviaria A1, insieme a una rete stradale per le enormi macchine scavatrici e per il trasporto di materiale di estrazione, sta portando alla distruzione di terreni agricoli oltre a renderli inaccessibili ai legittimi proprietari;
5. che la linea ferroviaria A1 è costruita in violazione del Diritto Internazionale Umanitario e dei Trattati internazionali sui Diritti Umani, tra cui la IV Convenzione di Ginevra, in particolare Art. 53 che vieta "alla potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari", in questo caso per la costruzione di infrastrutture permanenti inaccessibili alla popolazione locale;
6. che inoltre, le attivita quali quelle poste in essere dalla Pizzarotti sono un vero e proprio crimine di guerra secondo quanto stabilito all'Articolo 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, comma 2, lettera a, dove ≪crimini di guerra≫ include le "gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949″ tra le quali la "distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente".
7. che Pizzarotti & C. S.p.A., attraverso il suo coinvolgimento nel progetto per la linea ferroviaria A1, che rappresenta una palese violazione del Diritto Internazionale, e che anzi è a tutti gli effetti un crimine di guerra, ha chiaramente commesso errori sufficientemente gravi nell'esercizio della propria attivita professionale, in modo da giustificare l'esclusione da gare d'appalto di lavori pubblici;
Si chiede ai soggetti in indirizzo, per quanto di loro competenza
di rescindere con urgenza il contratto in corso con Pizzarotti & C. S.p.A. per la costruzione dei nuovi ospedali di Pistoia, Prato, Lucca e Massa;
di escludere Pizzarotti & C. S.p.A. da tutte le gare dappalto in essere o a venire nel caso non risolva il contratto per la costruzione della A1.