Francavilla Fontana:trasparenza, democrazia diretta e potere dei cittadini.
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Cari consiglieri,
lo Statuto è il testo più importante esistente al livello locale; quello in vigore a Francavilla e votato nel 2000 risulta, nel silenzio di tutta la politica,
Non conosciuto dai cittadini (l’amministrazione è carente nell’azione di pubblicizzazione, si pensi alla mancata applicazione dell’art. 92 secondo il quale lo statuto avrebbe dovuto essere “divulgato nelle scuole di ogni ordine e grado”); inapplicato in molti suoi punti (dal consiglio comunale dei ragazzi, all’approvazione dei regolamenti di democrazia diretta)Ora Vi apprestate a modificare quello statuto con il rischio concreto di peggiorarne il contenuto.
Vi sottopongo, pertanto, qualche breve riflessione perché ognuno valuti senza trascurare il senso politico delle proprie azioni.
In particolare, qualche spunto di riflessione sul referendum e sugli obblighi di trasparenza per capire la posta in palio.
Premessa la mancata approvazione (nel corso di questi 13 anni!!) dei regolamenti attuativi degli strumenti di democrazia diretta e quindi la necessità di procedere all’immediata approvazione, il nuovo art. 72 sul REFERENDUM prevede condizioni proibitive per lo svolgimento:
-Numero di firme
Il nuovo articolo prevede una soglia di firme pari al 25% (!!) del corpo elettorale (circa 7mila firme!!), il che significa vanificare del tutto lo strumento referendario. Guardando alle diverse esperienze nel mondo, il valore indicativo si situa attorno al 2% degli aventi diritto al voto. Se si riuscisse ad eliminare il quorum, sarebbe accettabile un numero di firme alto, ma mai superiore al 10%. Anche rispetto all’argomento dell’eccessivo costo, va detto che è stato rilevato che i cittadini preferiscono le soluzioni meno dispendiose quando possono decidere con i referendum. Studi in Svizzera hanno rilevato che con la democrazia diretta vengono risparmiate risorse pubbliche.
Quorum
Lo Statuto prevede il quorum al 50% perché il referendum possa avere validità: deve votare la metà degli aventi diritto; tale condizione, come la storia del referendum abrogativo a livello nazionale ha dimostrato, rende definitivamente inutilizzabile lo strumento, con conseguente indebolimento per chi è minoranza o non ha l’appoggio di una organizzazione di partiti. Andrebbe invece abolito il quorum in modo tale che decide chi vota, non chi resta a casa. Tale soluzione costringerebbe tutti a spiegare le ragioni di una scelta e di quella opposta, con il risultato che si arriverebbe ad una più corretta informazione.
MaterieLa legge consente di indire referendum su qualunque materia di competenza comunale a livello locale, ma la formulazione dello Statuto locale esclude tale possibilità in molte materie, lasciando la competenza esclusiva al solo Consiglio e non ai cittadini. L’elettorato in linea di principio non può avere meno diritti di decisione di quanti ne abbia la rappresentanza politica. Si deve estendere il referendum a tutte le materie su cui il Consiglio ha competenza.
Andrebbe inoltre prevista l’estensione del referendum non soltanto come consultivo, ma anche abrogativo e propositivo.
Esiste inoltre la possibilità, seguita da molti Comuni, di prevedere altre forme particolari di partecipazione, che potrebbero arricchire lo statuto:
- il forum (occasione di incontro, dibattito, elaborazione e proposizione tra la comunità e
l'amministrazione su specifici temi di interesse generale per la comunità locale);
il consiglio comunale aperto (nel corso del quale si confrontano le diverse posizioni assunte dai cittadini e dall'amministrazione su specifici temi); il “question time” (in base al quale i cittadini siedono tra i banchi del Consiglio comunale e rivolgono una domanda al Sindaco, in un giorno destinato a questa specifica attività).Art. 6 e art. 92 dello statuto vigente- modificati rispettivamente dagli artt. 14 e 128: nella nuova bozza è stata prevista la mera facoltà per il Consiglio di “promuovere” il consiglio comunale dei ragazzi, mentre si è eliminata la previsione della pubblicizzazione dello statuto nelle scuole (comunque mai attuata in 13 anni): tale doppia modifica rappresenta un evidente passo indietro rispetto alla necessità di coinvolgere le nuove generazioni perché le stesse acquistino consapevolezza e crescano avvicinandosi fin da subito alla vita della città. Basterebbe pertanto mantenere in vita l’antica previsione e, soprattutto, metterla in pratica.
Art. 38 PUBBLICITA’ delle sedute (e art. 47 del regolamento)
Secondo l’art. 38 secondo “le sedute sono pubbliche”. Sarebbe necessario inserire una norma che obblighi il Consiglio a pubblicizzare al massimo le sedute stesse, con ogni strumento possibile (si pensi allo “speakeraggio”).
D’altro canto è stato inserito pericolosamente nel regolamento del consiglio il divieto di registrazione (delle sedute) “aventi finalità di carattere privato”. Tale divieto va eliminato: chi ricorda il putiferio scatenato dalla diffusione online di uno spezzone che avevo personalmente registrato durante una seduta consiliare?
Non si comprende quale ragione possa spingere chi ha funzioni pubbliche ad impedire che ogni cittadino possa registrare ciò che accade nelle sedute consiliari. I consiglieri sono stati eletti e devono poter essere ripresi da chiunque, come può accadere per esempio durante un comizio.
PREROGATIVE DEL CONSIGLIERE L’art. 24 al co. 10 prevede solo l’obbligo per i consiglieri di presentare la dichiarazione dei redditi annualmente. E’ opportuno che tale previsione venga aggiornata, con l’aggiunta delle voci di cui alla mozione dell’anagrafe degli eletti approvata tre anni fa dall’intero consiglio (presenze, voti e atti presentati, oltre a tutti i benefici di cui i singoli consiglieri godono).
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