Patente di guida sempre più europea ma le discriminazioni per i cittadini italiani affetti da disabilità permangono.
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Il Decreto legislativo 18/4/2011 n. 59 (G.U. 30/4/2011 n. 99) che recepisce la direttiva 2006/126/CEE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, è la prova di come sia stata recepita una direttiva CEE in maniera più restrittiva rispetto a quanto attuato dagli altri Membri dell’Unione.
In particolar modo per i problemi visivi è richiesto per il gruppo 1 (A e B) un visus in visione binoculare, di 07/10 di cui almeno 02/10 nell'occhio peggiore mentre per i monocoli il visus richiesto è di 08/10 con possibilità di arrivare a 07/10 con visita in Commissione medica che consentirebbe la guida con limitazioni/restrizioni rispetto ad un visus di 05/10 sancito dalla direttiva CEE.
La Commissione CEE ha adeguato nel 2010 i requisiti psicofisici minimi al progresso scientifico e tecnologico oggi in atto grazie ad un gruppo di lavoro di esperti medici deciso e concordato tra i Paesi membri dell’Ue i quali hanno stabilito degli standard minimi per una guida in sicurezza e lasciando comunque la facoltà di gestire casi eccezionali da un’autorità medica competente per approfondire con ulteriori esami clinici i casi in cui il visus ed il campo visivo siano inferiori ai limiti minimi previsti.
Ricordiamo inoltre, come peraltro stabilito anche dalla Classificazione delle minorazioni visive previste dall’OMS che il nostro Paese ha approvato con la legge 138/01 che all’art. 6 si definisce ipovedenti lievi,
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.
Inoltre, l’Art. 7 (Accertamenti oculistici per la patente di guida), prevede: “Gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, previsti dall'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono impugnabili, ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato ordinario”.
Con il d.leg.vo. n. 59/2011 ci troviamo quindi di fronte ad una norma molto restrittiva rispetto agli altri Paesi oltre che a trovarci innanzi a leggi in contrasto tra loro a cui occorre appellarsi in via giurisdizionale con i relativi costi e tempi della giustizia italiana.
Tra i 27 Paesi Membri solo 4 continuano ad adottare una normativa più restrittiva rispetto alla normativa europea:
- Grecia, Italia, applicano una legislazione nazionale più restrittiva sia rispetto all'ultima direttiva 2009/113/CE che alla direttiva precedente 91/439/CEE;
- Slovenia, e Polonia, hanno mantenuto in parte i requisiti della direttiva precedente.
Continua quindi ancora oggi in alcuni Stati Membri, una vera e propria discriminazione a seguito della normativa nazionale più restrittiva soprattutto nei confronti di soggetti monocoli. Tale facoltà però è comunque prevista dall'art. 5 della direttiva 91/439/CEE, in quanto non abrogata espressamente malgrado quanto sancito dalla nuova direttiva 112/2209/CE e 113/2009/CE comma 2 "Dato che l’esistenza di requisiti difformi da uno Stato membro all’altro può incidere sul principio della libera circolazione, nella risoluzione del 26 giugno 2000 il Consiglio ha domandato specificamente una revisione delle norme mediche per le patenti di guida, come stabilito all’allegato III della direttiva 91/439/CEE".
Ciò in forza dell'art 5 dell'Allegato III che prevede: "Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato". A nostro avviso è stato mal interprepato da questi Stati in quanto l'applicazione di normative nazionali più restrittive rispetto a quella descritta nella direttiva, siano da intendersi per quel che concerne i periodi di validità e di periodicità delle visite mediche nel rinnovo della patente per il gruppo 2 e/o nel caso del gruppo 1 per la guida professionale (taxi ecc
Ciò significa quindi che da oltre vent’anni, mentre al cittadino italiano viene negata la patente di guida, in quanto considerato dalla nostra legislazione un soggetto pericoloso per la sicurezza stradale sia per sé stesso che per gli altri, al cittadino europeo Francese, Spagnolo, Tedesco, Belga (turisti che prevalentemente vengono a soggiornare in Italia) e che possiede gli stessi requisiti psicofisici del cittadino italiano, oltre ad avere la patente di guida e circolare nel suo Stato, può tranquillamente circolare nel nostro Paese
Portiamo all'attenzione alcuni aspetti su cui riflettere:
La premessa fondamentale da cui partire è ricordare che: " La circolazione dei veicoli è basata su tre elementi fondamentali: l’uomo, il veicolo, la strada" .
La sicurezza è da una parte garantita dall’avanzamento tecnologico dei veicoli e delle strade, dall’altra dal rispetto, da parte dei conducenti, delle norme di circolazione e delle idonee condizioni psicofisiche di guida.
I soggetti portatori di handicap, con l’abilitazione alla guida e l’utilizzo di veicoli adattati, realizzano pari opportunità di vita lavorativa e di relazione, avendo la possibilità di uscire di casa e di spostarsi sul territorio.
Per il conseguimento della idoneità alla guida non è determinante il deficit funzionale ma la capacità motoria residua e la reale possibilità di guidare, anche con particolari congegni meccanici, che permettano di supplire la mancanza fisica o funzionale del soggetto interessato”.
1. Tra gli vari scopi della direttiva 2009/113/CE che aggiorna la direttiva 2006/126/EEC vi è quello di ridurre la possibilità di frode, garantire una vera libertà di movimento per i conducenti dell’Ue, eliminare il cosiddetto “turismo delle patenti di guida” (vedi punto [7] GU L 226 del 10.9.2003), integrare la convenzione sul riconoscimento reciproco del ritiro delle patenti di guida, che tratta la stessa materia per le persone nel traffico internazionale, una materia affrontata dalle convenzioni di Ginevra e di Vienna e, aumentare la sicurezza sulle strade europee.
2. Quasi la totalità degli Stati Membri ha recepito la direttiva in maniera sovrapponibile a quella europea tra cui Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia ed altri, in cui il visus richiesto è di 5/10. Questi Stati già in passato avevano integralmente recepito la direttiva 91/439/CEE (Allegato III) infatti, già dal 1997 il visus richiesto era di 05/10 e di 06/10 per i monocoli.
3. Attualmente sono solo 4 i Paesi che avevano una normativa più restrittiva e proseguono su questa linea: Grecia, Italia, Austria e Portogallo (queste ultime non hanno però ancora recepito la direttiva) in forza dell'art 5 dell'Allegato III che non essendo stato abrogato espressamente risulta essere in forza e che prevede: "Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato".
4. La direttiva 91/439/CE1 del Consiglio aveva in parte armonizzato i requisiti riguardanti la vista. I criteri allora vigenti (1991) riflettevano l’opinione dominante dei maggiori esperti di medicina del settore. Tuttavia, poiché esistevano ancora differenze di opinione tra gli Stati membri in merito ai valori limite di sicurezza, la direttiva.
5. Nella direttiva 2009/113/CE che aggiorna la direttiva 2006/126/CE viene citato al:
comma 1: "I requisiti minimi per l’idoneità alla guida non sono completamente armonizzati. A norma del punto 5 dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE, gli Stati membri possono imporre norme più severe dei requisiti minimi europei."; comma 2: "Dato che l’esistenza di requisiti difformi da uno Stato membro all’altro può incidere sul principio della libera circolazione, nella risoluzione del 26 giugno 2000 il Consiglio ha domandato specificamente una revisione delle norme mediche per le patenti di guida."; comma 3: "In conformità della suddetta risoluzione del Consiglio, la Commissione ha consigliato di svolgere un lavoro di medio e lungo termine per adattare l’allegato III al progresso scientifico e tecnico, come stabilito all’articolo 8 della direttiva 2006/126/CE."A nostro avviso il fatto di avere requisiti difformi tra i vari Stati è quindi da intendersi tacitamente abrogato sulla base di quanto sancito dal comma 2 "Dato che l’esistenza di requisiti difformi da uno Stato membro all’altro può incidere sul principio della libera circolazione, nella risoluzione del 26 giugno 2000 il Consiglio ha domandato specificamente una revisione delle norme mediche per le patenti di guida, come stabilito all’allegato III della direttiva 91/439/CEE"
6. L'art 119 del D.l.vo n. 285/92 recita:
comma 1: "Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore". comma 4: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida."
Da quanto sopra si deduce che il comma 4 art. 119 del d.l.vo 285/92 istituiva le commissione mediche al fine di accertare con maggior attenzione l’handicap riscontrato interpellando se necessario, il comitato tecnico come previsto dal comma 10 art. 119 d.l.vo 285/92 “Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.” al fine di trovare gli ausili necessari ed i dispositivi più opportuni al fine di adattare eventuale veicolo in modo tale da consentire al soggetto disabile una guida in sicurezza. Tale attività consentirebbe di soddisfare quanto sancito dall’art. 2 della Costituzione Italiana e dai Principi Fondamentali dell'Unione Europea.
7. Un europeo su sei è handicappato: in tutto sono 80 milioni ma la cifra destinata a crescere visto l’invecchiamento della popolazione. Cosa fa l’Unione europea per facilitare la vita di queste persone? Gli handicappati cittadini a pieno titolo senza nessuna differenza. In teoria è una sacrosanta verità, in pratica invece la situazione è diversa specie nei trasporti. Le persone handicappate non chiedono altro, solo di poter vivere come chiunque. Alcune cifre bastano a dimostrare che il conto non torna nei 27 paesi dell’Unione.
8. Si ricorda inoltre le statistiche sugli incidenti stradali (Dati Istat). L’analisi delle circostanze accertate o presunte di incidente non mette in luce differenze notevoli rispetto all’anno precedente. Nell’ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta e la velocità troppo elevata sono le prime tre cause di incidente (fatta eccezione per le cause di natura imprecisata) e costituiscono da sole il 44% dei casi. Lo stato psico-fisico alterato del conducente, pur non rappresentando una percentuale elevata del totale dei casi (3,1%), va segnalato per la gravità degli eventi. Le cause principali che rientrano in tale categoria sono: l’ebbrezza da alcool (5.920 casi, pari al 68,1% della categoria), il malore, l’ingestione di sostanze stupefacenti o psicotrope ed il sonno che, con 2.534 casi, pesano per il 29,1%. Soltanto in 1.076 casi, che incidono per lo 0,4% sul totale, sono stati difetti o avarie del veicolo ad aver causato gli incidenti. Il comportamento scorretto del pedone si rileva in 9.547 casi e pesa per il 3,4% sul totale delle cause di incidente.
Non abbiamo la presunzione di cambiare il mondo, ma ognuno di noi, nel suo piccolo, può portare un contributo, tentando di sensibilizzare questo mondo divenuto ormai pieno di ipocrisia, pregiudizi, indifferenza ed insensibilità per i problemi altrui, per cercare di diminuire, almeno un pò, la disparità tra le persone. Chiediamo quindi di aiutarci ad avere la stessa normativa emanata dall'Unione Europea ed applicata da quasi la totalità degli Stati Membri.
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