Amodifica all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente il limite di età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno;
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo
4 della legge 23 agosto 2004, n. 226,
è sostituita dalla seguente:
« b) età non inferiore a diciotto anni
compiuti e non superiore a ventotto
anni; ».
Con la presente proposta di legge, che
si compone di un solo articolo, si prevede
di innalzare a ventotto anni il limite di età
per il reclutamento dei VFP1 e per la
partecipazione ai concorsi per maresciallo,
al fine di dare la possibilità ai cittadini più
maturi che per diversi motivi (studio, inidoneità
fisiche temporanee eccetera) non
hanno potuto partecipare ai concorsi
prima del compimento del venticinquesimo
anno di età, di intraprendere le
carriere iniziali delle Forze armate e di
polizia.