Petizione per la regolamentazione dei trasferimenti degli studenti italiani in medicina e odontoiatria provenienti da univerisità dell'Unione Europea
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Si rivolge calorosa petizione affinchè, con la massima urgenza, venga disciplinato, legislativamente o mediante decreto ministeriale, il trasferimento degli studenti italiani iscritti presso le facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso le Università straniere, problema che interessa migliaia di giovani e le relative famiglie, con enorme disagio personale dovuto anche a problemi ambientali, e dispendio di ingenti risorse economiche per sostenere il costo del soggiorno e dello studio all'estero, con conseguente trasferimento di valuta presso i relativi Paesi.
Un problema che, in assenza di una precisa e specifica normativa in materia, ha dato luogo a contrastanti prese di posizione della Giustizia Amministrativa con evidente disagio e confusione di tutti i soggetti interessati.
Difatti, allo stato, assistiamo a contrastanti decisioni dei vari TAR che, sulla base delle stesse norme europee, pervengono poi a contrastanti decisioni (determinando in caso di accoglimento dell'istanza addirittura iscrizioni in sovrannumero); con un indirizzo del Consiglio di Stato che, con molta approssimazione e superficialità, nega il diritto all'iscrizione presso gli Atenei italiani in assenza del superamento dei test di ammissione nazionali (senza rilevare che, nella normalità dei casi, test in lingua straniera -vertenti sulle stesse materie- sono sostenuti presso le Università straniere; sottolineando a tale riguardo che detti giovani si sottopongono ad un maggiore sforzo intellettivo considerato che il percorso di studi viene affrontato in una lingua straniera, il che determina, però, una formazione professionale molto più completa in una fase storica di globalizzazione), affermando che la normativa europea riconosce unicamente i titoli di studio conseguiti all'estero e non i percorsi formativi parziali. In realtà, come esattamente rilevato dai TAR Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Catania è già possibile individuare "nell'art. 165 par. 2 alinea 2 TFUE un principio che impone di tutelare la libera circolazione degli studenti attraverso il riconoscimento dei periodi di studio svolti in ambito comunitario, estendendo la protezione comunitaria non solo ai diplomi conseguiti al termine di un corso di studi ma anche ai singoli periodi di studio, e dunque si oppone a pratiche amministrative o a norme interne che vanifichino frammenti del percorso formativo dotati di autonoma rilevanza didattica. La libera circolazione degli studenti è inoltre tutelata sotto il profilo della formazione professionale dell'art. 166 par. 2 alinea 3 TFUE, il quale individua tra i compiti dell'Unione quello di favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, specie se giovani. La giurisprudenza comunitaria è contraria agli atteggiamenti protezionistici degli Stati. In particolare, viene respinto l’argomento che fonda le restrizioni al riconoscimento dei diplomi e dei periodi di studio sul rischio di abuso del diritto comunitario da parte degli studenti mediante trasferimenti opportunistici da uno Stato all’altro. Al diritto comunitario si affianca la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione Europea, stipulata a Lisbona l'11 aprile 1997 e recepita con la legge 11 luglio 2002 n. 148. Questo accordo (al quale aderiscono sia l’Italia sia la totalità degli Stati comunitari) tutela, accanto ai titoli di studio, i singoli periodi di studio. La definizione di periodo di studio contenuta nella Sezione I del suddetto accordo (“qualunque componente di un programma di insegnamento superiore che sia stata valutata e documentata e che, pur non essendo un programma di studi completo in se stesso, consista in un'acquisizione significativa di conoscenze e competenze”) può essere certamente applicata agli esami universitari di un determinato anno accademico, che forniscono la base di conoscenze e competenze necessaria per seguire i corsi degli anni successivi. La Sezione V.1 della Convenzione di Lisbona prevede l’obbligo per ciascuna Parte contraente di riconoscere i periodi di studio svolti presso un’altra Parte, allo scopo di consentire agli studenti di completare il programma di insegnamento, e autorizza la deroga a tale obbligo solo quando “sussistano comprovate, sostanziali differenze fra i periodi di studio compiuti in un'altra Parte e la parte del programma di insegnamento superiore che essi sostituirebbero nella Parte a cui si chiede il riconoscimento”. In ogni caso, la Sezione V.2 della Convenzione attribuisce agli studenti interessati il diritto di ottenere la valutazione in concreto dei periodi di studio.". Quanto al diritto nazionale, "essendo chiari e puntuali i principi sovranazionali che regolano la materia, non potrebbero avere esecuzione, e dovrebbero essere disapplicate (v. art. 4 par. 3 TUE), eventuali norme interne che imponessero limiti alla libera circolazione degli studenti negando il riconoscimento ai periodi di studio certificati da altri Stati dell’Unione o da Stati aderenti alla Convenzione di Lisbona. Allo stesso modo non potrebbe essere data tutela in sede giurisdizionale agli statuti, agli atti amministrativi e alle direttive interne delle singole università che escludessero dalla distribuzione dei posti disponibili alcune categorie di studenti a vantaggio di altre, creando percorsi preferenziali nella circolazione degli studenti. Peraltro, nell’ordinamento italiano non sono individuabili norme primarie che introducano apertamente una discriminazione nei confronti degli studenti iscritti presso università estere aventi sede nell’Unione o nello spazio della Convenzione di Lisbona. Per questo motivo il test di ingresso non è necessario per gli anni successivi al primo, per i quali non è previsto assolutamente da nessuna normativa nazionale primaria o secondaria, dove non si tratta di regolare l’accesso della massa degli studenti ma di attribuire una quota marginale di posti resisi disponibili in seguito a trasferimenti e abbandoni. Qualora occorra una valutazione comparativa tra gli aspiranti studenti degli anni successivi al primo, devono essere utilizzati criteri di selezione più precisi, e in primo luogo (una volta stabilita una tavola di corrispondenza tra gli insegnamenti) i risultati conseguiti nelle università di provenienza".
Nè vale invocare, per negare il diritto al trasferimento il principio del numero chiuso, fissato legislativamente in Italia per le facoltà sanitarie. A prescindere dalle molteplici e ripetute critiche che, anche in ambienti accademici, vengono mosse al criterio del test di ammissione, ritenendosi più giusti i sistemi adottati in altri Paesi, come ad esempio lo sbarramento in anni successivi al primo, comunque detti trasferimenti non ledono necessariamente tale criterio in quanto si chiede che gli studenti provenienti da università straniere possano concorrere alla pari con gli studenti iscritti in Atenei italiani per i soli posti resisi vacanti negli anni successivi al primo per cause varie ed in particolare per quei posti riservati agli studenti extracomunitari, che finiscono col rimanere perennemente non coperti, fenomeno questo che contrasta proprio con il principio del numero chiuso che tende ad assicurare l'esistenza di un numero non inferiore a quello fissato di futuri medici/odontoiatri. Criterio del numero chiuso che, peraltro, andrebbe anche rivisto nel suo aspetto quantitativo in quanto da più parti si leva unanime la preoccupazione dell'insufficienza del numero dei medici che svolgeranno nel prossimo futuro la loro professione in Italia, con evidente criticità insuperabile per gli assistiti.
Giurisprudenza citata indicativamente e non esaustivamente:
TAR Sicilia - Catania, sez. III, 11 aprile 2013, n. 1016;
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. I, 23 maggio 2012 n. 507;
TAR Lazio-Roma, Sez. III-bis, 30 novembre 2012 n. 9985;
TAR Lazio-Roma Sez. III-bis, 12 gennaio 2013 n. 255;
TAR Campania - Napoli, sez. IV, 6 febbraio 2013, n. 726
Con osservanza,
Dott.ssa Sabrina Mazzocca
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Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministro dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca; Presidente del Senato, Pietro Grasso; Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini.
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