PROPOSTA DI DELIBERA VALORIZZAZIONE DELL’ARTE DI STRADA
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VALORIZZAZIONE DELL’ARTE DI STRADA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO Premesso che: • la città di Roma accoglie, in modo sempre crescente, un gran numero di artisti di strada che affollano strade e piazze; • le attività di strada trovavano compiuta disciplina negli articoli 111 e 121 del T.U.L.P.S. R.D N.773 del 18.6.1931 e relativi articoli del regolamento di attuazione; • con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.24 del 12 aprile 2012 è stato approvato il “Nuovo Regolamento dell’arte di strada” che ha posto una serie di limitazioni inaccettabili allo svolgimento dell’attività degli artisti di strada; • in molte città italiane e del mondo a vocazione turistica l’attività degli artisti di strada è favorita in quanto concorre allo sviluppo culturale, sociale e turistico delle città; • è volontà di questa amministrazione comunale riconoscere i diritti degli artisti di strada e valorizzare l’espressione artistica di strada come momento di aggregazione sociale della collettività e di sviluppo del turismo culturale; • in assenza di una disciplina delle attività di arte di strada si possono verificare condizioni di offerta e proposta in quantità e secondo modalità che, anziché rappresentare una positiva manifestazione e possibilità di incontro, possono produrre turbative all’ambiente e alle persone e che pertanto si rende necessario disciplinare il loro svolgersi in maniera ordinata e compatibile con i luoghi a ciò destinati; • preso atto delle richieste degli operatori interessati e dei cittadini che richiedono a codesta Amministrazione una mediazione efficace fra interessi che possono essere divergenti; • nel rispetto della normativa vigente e limitatamente ai propri poteri IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA Art.1 Principi 1. Roma Capitale riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività, anche quando esercitate in strada, e le considera un momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività. 2. L’arte di strada contribuisce ad ampliare l’offerta turistica e, pertanto, Roma Capitale dichiara il proprio territorio ospitale verso queste forme di creatività. Art.2 Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per artisti di strada si intendono coloro che svolgono attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di fruizione immediata, di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, gratuitamente o richiedendo un’offerta. 2. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione: i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, madonnari, cantanti, suonatori, musicisti,scultori di palloncini, body-artist, break-dancer, trampolieri,statue viventi,esoterici,fachiri, mangiafuoco,acrobati, clowns, ballerini e similari. 3. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli artisti di strada così come definiti nei precedenti comma 1) e 2). 4. Non rientrano nella categoria degli artisti di strada gli operatori dell’ingegno o creatori artistici ovvero coloro che realizzano estemporaneamente nelle postazioni a loro assegnate prodotti quali:disegni, pitture, ritratti, bigiotteria,scritti, opere frutto del proprio ingegno a carattere creativo ai fini dell’esposizione e vendita. Art.3 Gratuità delle prestazioni 1. Le attività degli artisti di strada sono svolte in modo libero, estemporaneo e itinerante, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione. 2. Per l’artista di strada è consentito, al fine dell’esibizione, il passaggio “a cappello” per la raccolta delle libere offerte degli spettatori durante o alla fine dell’esibizione. L’esibizione artistica non dovrà essere correlata ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria né potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo. Art.4 Occupazione suolo pubblico 1. L’esercizio dell’attività artistica di strada è libera e non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici e del commercio ambulante e non è soggetta a nessuna autorizzazione preventiva, sempre che avvenga nel rispetto del presente Regolamento. 5. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto previsto dal Regolamento, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l’occupazione di suolo pubblico. Art. 5 Modalità 1. L’amministrazione Comunale consente lo svolgimento delle attività degli artisti di strada su tutto il territorio cittadino, isole pedonali, sottopassi, parchi pubblici compresi, ad esclusione dei sagrati e in prossimità degli ingressi di chiese e palazzi monumentali della città. 2. L’esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta comunale. 3. Le attività degli artisti di strada devono avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, badando che non vengano impediti gli accessi ad esercizi commerciali, abitazioni, e che non risultino ostacolate altre attività commerciali o servizi. 4. Le attività degli artisti di strada devono avvenire nel rispetto del decoro urbano, della quiete e dell’incolumità pubblica. 5. L’esercizio dell’attività artistica deve avvenire in modo da non danneggiare la fruizione visiva di panorami o scorci che includano monumenti o edifici di particolare rilievo storico e artistico. Art. 6 Fasce orarie 1. È consentito il libero esercizio dell’arte e dello spettacolo di strada sul territorio comunale nei seguenti orari. - dalle ore 9.30 alle ore 24.00 dal 1 maggio al 30 settembre - dalle ore 9.30 alle ore 22.30 dal 1 ottobre al 30 aprile - le domeniche, le performance artistiche non possono iniziare prima delle ore 10.30. - nei giorni festivi e prefestivi l’orario serale è prorogato fino alle ore 23.30 in inverno e alle ora 01.00 in estate. 2. È comunque facoltà dell’Amministrazione comunale, con specifico provvedimento, consentire orari più ampi ovvero vietare temporaneamente l’arte di strada in particolari circostanze. Art.7 Prescrizioni e divieti per lo svolgimento delle attività 1. L’attività di artista di strada, in quanto libera, estemporanea e itinerante deve avvenire assicurando l’alternanza degli artisti e in particolare: - nello stesso luogo per una durata non superiore a tre ore, trascorse le quali un’eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 100 metri lineari di distanza in caso di musica amplificata e 50 metri in acustico o a non meno di quattro ore dalla fine della precedente esibizione - il precedente limite temporale è di sette ore effettive solo per i madonnari che per la loro attività devono avvalersi di colori biodegradabili ed ecocompatibili - senza l’impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell’attività stessa - con strumenti tali da non occupare complessivamente un’area superiore a metri quadrati quattro 2. Gli artisti di strada devono posizionarsi sempre in un luogo tale da non interferire con il pubblico e con l’attività di un altro artista, premurandosi che la propria attività non possa mai interferire con la circolazione o altro, e comunque mai a meno di 20 metri da un altro artista. Qualora l’esibizione dell’artista di strada preveda recitazione o l’immissione di musica, la distanza da osservare è pari a 35 metri. 3. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale. È ammesso l’uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo, in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non possono essere superati i decibel previsti dalla legge. 4. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili non possono avvenire nelle immediate vicinanze di Università e biblioteche, al fine di non disturbare quanti sono intenti ad attività di studio. 5. Sono vietate le attività che si esprimono nella realizzazione di oggetti che si configurano come attività artigianale (realizzazione di anelli, collane, oggettistica in genere) che soggiacciono alle regole inerenti il commercio ambulante. 6. Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai “madonnari” devono essere usati materiali che non danneggino i selciati. È comunque vietato dipingere direttamente sui sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio individuate con provvedimenti della Giunta comunale. È altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale. 7. Chi fa uso di fiamme libere deve essere munito di estintore e coperte ignifughe. L’esibizione deve essere rappresentata a distanza metri 5 dal pubblico. 8. Gli artisti di strada devono lasciare il luogo della propria esibizione sempre in condizioni di igiene, decoro e pulizia. 9. Gli artisti di strada possono partecipare a tutte le feste di Roma Capitale ivi compreso il carnevale romano. Art.8 Responsabilità dell’artista 1. L’artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione. 2. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da un comportamento dell’artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi,dei regolamenti e delle elementari norme di sicurezza. Art.9 Controlli e sanzioni 1. I Pubblici ufficiali che, nel corso dell’attività di controllo,accertino delle violazioni alle leggi e/o al presente Regolamento, sono tenuti altresì a disporre l’immediata cessazione dell’esibizione, qualora il perdurare della stessa sia motivo di reiterato disturbo per la quiete pubblica o pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità. 2. Fatte salve le sanzioni previste da altre specifiche normative, le violazioni al presente Regolamento sono punite ai sensi dell’art.7 bis D.lgs.267/2000 (TUELL) con la sanzione amministrativa da €25.00 a €250.00. GIANLUCA WEB www.gianlucapeciola.itMAIL g.peciola2013@gmail.comTEL 347 2497432Contatti
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