Stracciamo la (contro) Riforma Forense
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La (contro) Riforma Forense, ben lungi dall'innovare un sistema ormai vetusto, mira a rafforzare gli ingiustificati privilegi di una ristrettissima cerchia di professionisti già affermati che, attraverso tale nefasta novella legislativa, di carattere assolutamente corporativo, dimostrano soltanto di temere la concorrenza nel settore ed il vento di speranza e conoscenza delle nuove leve.
La petizione che segue si propone di evidenziare, in tutta la sua drammatica forza, la sconcertante situazione di tutti coloro che hanno investito tempo e denaro nella formazione giuridica e che ora si ritrovano letteralmente con il morale a terra (e non soltanto quello!) a causa di una delle lobby più potenti a livello nazionale: quella degli avvocati!
Che si parli del praticante avvocato, abilitato al patrocinio o meno, dello studente di giurisprudenza ormai in là con il percorso formativo ovvero del neo avvocato con un breve periodo di libera professione alle spalle, poco cambia.
Tutti i citati soggetti, che nell'italico paese certamente non son pochi, lo scorso 21 dicembre hanno visto definitivamente andare in frantumi sogni, desideri, investimenti ed aspettative di una vita.
A dire il vero non solo le proprie ma anche di quelle delle loro famiglie!
Siamo convinti che il Parlamento abbia scritto una delle pagine più nere dell'epoca repubblicana approvando la cd. Riforma Forense; ben lungi dal perseguire uno dei capisaldi sventolati dal dimissionario Presidente del Consiglio Mario Monti, l'intervento normativo in questione sembra tutt'altro che socialmente equo ed accettabile.
I punti della riforma di cui ci si duole sono molti e vari.
Ma ciò che a tutti appare con estrema evidenza è il chiaro intento, perseguito dal Legislatore, di impedire o comunque gravemente ostacolare l'accesso e la permanenza nella realtà forense da parte delle giovani generazioni.
Già il preambolo della novella appare tutt'altro che privo di censure.
Esso cosi recita: “La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato“.
Tale preludio appare già prima facie, oltre che totalmente falso, perfettamente idoneo a fornire le basi per futuri ricorsi innanzi alla Suprema Corte.
La Riforma risulta infatti gravida di misure contrarie al dettato costituzionale oltre che manifestamente irrispettose dei principi comunitari.
La lettera d) dell'art.2 sembra poi essere stata creata ad hoc per surriscaldare gli animi.
Risulta infatti del tutto evidente la circostanza secondo la quale la riforma in esame non abbia alcuna intenzione di favorire l'ingresso alla professione di avvocato, né tanto meno l'accesso alla stessa da parte delle giovani generazioni attraverso, non ben identificati, criteri di valorizzazione del merito.
Vorremmo per lo meno non essere apertamente presi in giro da chi si permette univocamente di escluderci dal mercato!
Vi sono poi specifiche disposizioni dalle quali tutti (studenti universitari di giurisprudenza, praticanti avvocati e giovani avvocati) ci sentiamo gravemente lesi nei nostri diritti.
Esse vanno dalle assurde previsioni riguardanti il tirocinio obbligatorio gratuito all'ingiustificato accorciamento del periodo di pratica, dal permesso di svolgimento di lavoro subordinato concesso al praticante alle potenzialmente invalicabili modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione forense.
Le norme in esame sono, contrariamente a quanto si vorrebbe far credere, apertamente orientate ad aggravare gli oneri in capo ai tirocinanti e contestualmente a rendere maggiormente difficoltoso l’accesso alla professione forense per i giovani laureati.
Auspicavamo di veder concretizzata la tanto agognata liberalizzazione della professione forense, infinite volte da più parti sbandierata, e ci troviamo invece a fare i conti con barriere pressoché insormontabili poste all'ingresso della stessa.
Completa liberalizzazione, come appare intuitivo comprendere, avrebbe significato maggiore concorrenza e conseguentemente riduzione dei costi a carico dei cittadini bisognosi di tutela legale.
La ponderata, graduale e gratuita introduzione nonché l'incoraggiamento di forme di specializzazione fin da inizio carriera avrebbero rappresentato un sicuro miglioramento della qualità dei servizi successivamente offerti.
A maggior ragione in un mondo che ci pretende giustamente competenti ma soprattutto specializzati.
Ma lo scopo non è certamente raggiungibile attraverso le modalità previste dalla riforma.
Poco male per i fautori di questo scempio legislativo.
Evidentemente non erano questi i loro intenti!
Detto ciò segnaliamo sinteticamente qui di seguito i punti della Riforma Forense che maggiormente ci stanno a cuore e che ci permettiamo di criticare apertamente e con forza.
1) Non comprendiamo la fittizia riduzione del periodo di tirocinio obbligatorio da 24 a 18 mesi.
Tale misura, nelle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto essere propedeutica ad un'altra poi inspiegabilmente scomparsa dalla versione definitiva del testo di legge, ossia quella che prevedeva la possibilità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione due volte l'anno invece dell'unico tentativo annuale al momento concessoci.
Sparita la seconda previsione, non è dato comprendere l'utilità della prima.
Ed anzi la riteniamo del tutto controproducente.
Il periodo più importante per la formazione di un legale è proprio quello della pratica sul campo; accorciarlo non ha nessun senso.
Sarebbe stato semmai positivo prevederne un allungamento. Ciò a condizione che fosse stato altresì previsto un espresso obbligo di remunerazione mano a mano crescente da parte del dominus di turno a favore del praticante che presta la propria opera per il primo. E sia ben chiaro che tale obbligo dovrebbe essere operativo sin dal primo giorno di tirocinio!
2) La previsione di un periodo semestrale di praticantato gratuito è contraria ad ogni principio etico oltre che giuridico.
Sembra assurdo ma è proprio cosi.
Se prima dell'entrata in vigore della normativa in oggetto ogni tanto al praticante era concesso di veder cadere dal cielo una qualche moneta in virtù del disposto di cui all'art. 26 del Codice Deontologico, ora non la vedrà più.
Infatti, la Riforma Forense, all'art.41, prevede la normazione di un malcostume già inflazionato nella pratica degli studi legali: nessun compenso per i primi sei mesi e facoltà dello studio per il periodo seguente, attraverso apposito contratto, di corrispondere al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato.
E chi decide quale sia l'effettivo apporto fornito dal praticante allo studio?!
E chi decide quale sia il valore dei servizi e delle strutture dello studio?!
è una previsione cosi ridicola da rasentare l'assurdità, non solo perché si lascia decidere al datore di lavoro (perché di datore di lavoro si parla) il valore della prestazione lavorativa del praticante, senza alcun poter contrattuale in capo a quest'ultimo, ma anche perché si lascia al «dominus» il potere di stabilire quale sia il valore della struttura dello studio, «detraendola» per così dire dal compenso del povero praticante che in questo modo si trova in un certo qual modo a sostenere il costo della struttura stessa, quasi come avesse concluso un contratto di noleggio.
3) Altro punto assai critico è quello in base al quale il tirocinio dovrà necessariamente coinvolgere anche l'attiva e proficua frequenza, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché da altri soggetti previsti dalla legge. Quali siano gli eventuali altri soggetti non è dato a sapersi.
La previsione di corsi di formazione obbligatoria comporterà, come appare intuitivo comprendere, notevoli disagi ed esborsi economici a carico di soggetti che, ora anche per legge, non hanno alcun diritto ad avere entrate economiche per l'opera professionale che quotidianamente svolgono.
A pagare tali costi, tanto per cambiare, saranno chiamate ancora le famiglie che già tanto hanno investito sulla formazione dei propri figli!
Ovvia conseguenza sarà che soltanto pochi e selezionatissimi soggetti – chiaramente scelti in base alla capacità reddituali – potranno permettersi di andare oltre nel proprio percorso formativo.
Ma non è tutto. Anche nel fortunato caso nel quale si sia in grado di potersi permettere rinomati corsi non bisogna sottovalutare il fatto che essi andranno giocoforza ad incidere negativamente sul tempo che il praticante sarà in grado di dedicare alla formazione sul campo (attività di studio ed udienza).
4) Ulteriore vergogna e’ la previsione di una norma che permette al praticante avvocato di svolgere contestualmente al tirocinio attività di lavoro subordinato pubblico e privato.
Considerando che all’avvocato e’ preclusa quasi ogni altra attivita’ all’infuori della libera professione, il fine di tale disposto normativo appare in tutta la sua sconvolgente realta’.
Il non detto e’: cercatevi pure un altro lavoro...
Questo e’ inaccettabile!
5) Grida vendetta l'intera norma che regolamenta il “nuovo esame di abilitazione alla professione forense“.
Le prove scritte si dovranno svolgere con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali ed oggetto dell'eventuale esame orale saranno le seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.
In pratica gran parte dello scibile del diritto.
Appare del tutto evidente come questa altro non sia se non sadica vessazione finalizzata a restringere, senza alcuna logica ed equità, l'accesso alla professione!
A titolo meramente esemplificativo, il divieto di utilizzo di materiale giurisprudenziale in occasione della redazione degli elaborati scritti è paragonabile al divieto per un medico specializzando di operare con i ferri chirurgici in sala operatoria.
Verosimilmente i futuri aspiranti avvocati saranno dei buoni computers la cui mente sarà ricolma di una miriade di informazioni imparate a memoria, ma certamente non in grado di misurarsi con i problemi pratici di cui la professione impone la risoluzione.
L'Avvocato quotidianamente utilizza materiale giurisprudenziale nella stesura di atti e pareri, perché mai non potrà farlo l'aspirante avvocato in sede d'esame?
Altro tuffo nella follia del nuovo quadro normativo è la previsione della obbligatorietà per la prova orale di: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, ad altre due materie da scegliere in una ristretta lista.
è il trionfo dell'esame teso a sfornare improbabili avvocati onniscienti.
Il mercato ci domanda una preparazione specialistica.
Ci chiediamo quale sia il senso di una previsione che ci vuole tuttologi del diritto!
Senza dimenticare che il tirocinante svolge il proprio addestramento presso uno studio professionale specializzato su materie ben definite.
In conclusione si può affermare che la riforma ridisegna la figura del praticante avvocato basato su un modello che poteva essere accettabile nel XIX secolo ma che nel mondo contemporaneo risulta del tutto anacronistico.
E non dimentichiamo che la prova in discorso dovrebbe essere soltanto un’esame di abilitazione - una sorta di pro forma come di fatto risulta per le altre professioni regolamentate - e non un concorso pubblico che in quanto tale deve giocoforza essere altamente selettivo.
Siamo persone con anni di studio alle spalle e non ignobili servi della gleba da sfruttare e punire!
Per questi motivi esprimiamo il nostro radicale dissenso nei confronti di norme che riteniamo ingiustificatamente punitive, discriminatorie e volte con lo sguardo ad un passato ormai contenuto soltanto nei libri di storia.
6) E che dire della previsione normativa dettata dal comma 10 dell'art. 46 della Riforma?
Esso prevede che chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.
A questo punto verrebbe spontaneo dire che nel nostro amato Paese è meglio delinquere piuttosto che aiutare il vicino o aver l'ardire di copiare...Semplicemente assurdo!
7) Contemporaneamente provocano il nostro sdegno e la nostra contrarietà anche le norme della novella che andranno ad applicarsi a chi avvocato lo è già, magari da poco tempo.
In particolare facciamo riferimento alla norma che prevede che l’iscrizione agli albi debba comportare la contestuale iscrizione alla Cassa Forense, demandando a successivi regolamenti di quest'ultima la previsione di eventuali agevolazioni ed esenzioni a favore degli iscritti.
è attraverso l'imposizione di gravosi oneri previdenziali che la legge favorirà i giovani ed il loro ingresso (e permanenza) nel settore forense? È logico affidare alla Cassa Forense il potere di modulare il peso delle gabelle che essa stessa sarà chiamata a riscuotere?
A noi sembra che sussista un evidente conflitto d'interessi in tale previsione.
8) Un cenno a parte merita la previsione che istituisce i consigli distrettuali di disciplina.
A nostro parere essi possono essere considerati a tutti gli effetti veri e propri giudici speciali, e come tali espressamente vietati dalla nostra Carta Costituzionale.
In conclusione, a qualcuno realmente pare che quanto sopra illustrato possa essere coerente con la presunta volontà di liberalizzare la professione, conformemente a quanto accade negli altri paesi europei? E che vi sia una sia pur minima ombra di armonia con la dichiarazione di intento espressa dal legislatore stesso, nel preambolo della Riforma, di favorire l'accesso e l’ingresso dei giovani verso la professione forense?
A noi sembra che si sia legiferato in senso diametralmente opposto.
Pertanto ci opponiamo strenuamente ad una novella legislativa che chiaramente riveste tutti i caratteri di una controriforma corporativa tesa unicamente a salvaguardare gli interessi di casta.
Noi giovani riteniamo di essere un potenziale di enormi capacità, fresche energie ed inespresse professionalità.
Non comprendiamo il motivo per il quale dovremmo esser puniti e relegati ai margini del settore, oltre che della società, da parte di una classe impaurita di perdere le proprie rassicuranti certezze e che attraverso tale normativa pretende di sottrarsi alle sfide della concorrenza e del merito.
A parte invocare l'eccessivo numero di avvocati, quale giustificazione è stata data in merito all'approvazione di una misura cosi macroscopicamente illiberale?! Nessuna!
Anzi, tale riforma, da più parti definita «imperfetta», è stata approvata nonostante le numerose obiezioni per un c.d. senso di responsabilità.
Non vi è chi non veda una evidente contraddizione tra le parole «imperfetta» e «responsabilità».
Non si può certo definire responsabile il comportamento di una classe politica che approvi una legge piena di imperfezioni.
Da una legge imperfetta non possono certo attendersi risultati perfetti!
Nulla è invece stato previsto sul terreno che maggiormente avrebbe necessitato un deciso intervento: una organica ridefinizione del percorso formativo di accesso alla professione forense partendo dalla riforma del nostro obsoleto sistema universitario.
Era auspicabile che venisse previsto un meccanismo di blocco all'ingresso del percorso formativo (numero programmato all'università), come è stato fatto per tutte le altre facoltà ove potenzialmente poteva presentarsi il medesimo problema di cui in questa sede si discute.
Non solo.
Era altresì doveroso prevedere l'obbligatorietà dell'uscita dal mercato di soggetti ormai in là con gli anni o svolgenti determinate attività (il pensiero corre agli avvocati con più di venticinque anni di iscrizione all'albo ovvero che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, ai parlamentari avvocati ed ai membri degli organi legislativi che peraltro in base alla lettera della norma non sono nemmeno obbligati all'aggiornamento continuo).
Soltanto in tal modo si sarebbero potuti salvaguardare i diritti di tutti i giovani che, con tanta passione, hanno investito tempo e danaro nella loro formazione giuridica.
Si è invece preferito sacrificare un'intera generazione sull'altare dei biechi interessi di casta! SIAMO STANCHI DI DOVER SUBIRE E MOLTO MOLTO ARRABBIATI!
In considerazione di quanto sopra, chiediamo l'integrale caducazione della novella fittiziamente denominata Riforma Forense ed invochiamo a gran voce l'aiuto di tutti voi.
Non ci stiamo ad essere trattati alla stregua di agnelli sacrificali (e sacrificabili)!
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