Per lo spostamento dei 24 punti SSIS nella classe di concorso ritenuta piщ favorevole
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RICORDIAMO
- che la tabella allegata alla Legge 143, 2004, allart. 3, comma 2, recita che Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per piщ abilitazioni conseguite con un unico corso S.S.I.S. o con il diploma di Didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dellinteressato. SENZA ALCUN RIFERIMENTO IN MERITO AD UNEVENTUALE IRREVOCABILITА DELLA SCELTA EFFETTUATA IN SEDE DI PRIMO INSERIMENTO IN GRADUATORIA e che, in sede dellultimo aggiornamento delle GP (DDG 31/03/05), tale direttiva fu recepita senza modifiche che ne mutassero in alcun modo il senso.
CONSIDERATO
- inoltre che, ANTERIORMENTE ALLA LEGGE 143/04, GLI ABILITATI SSIS GODEVANO DI UN BONUS DI 30 PUNTI (IN SEGUITO RIDOTTO A 24) PER CIASCUNA DELLE ABILITAZIONI OTTENUTE A SEGUITO DELLA FREQUENZA DEL BIENNIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE E CHE, SOLO CON LA RIDETERMINAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI DEL 2004, TALE STATO DI COSE VENNE MODIFICATO, CON VALORE RETROATTIVO, costringendo molti abilitati a compiere una scelta di cui non era possibile valutare a priori le conseguenze, data limpossibilitа di compiere qualsivoglia tipo di valutazione in relazione ad una materia soggetta a tali e tante variabili come quella rappresentata da nomine annuali da USP e Graduatorie Permanenti, e SENZA CHE A NESSUNO DI LORO FOSSE STATA IN ALCUN MODO PROSPETTATA LIRREVOCABILITА DELLA SCELTA CHE SI ACCINGEVANO A COMPIERE.
OSSERVATO
- che RICORRONO IN GIURISPRUDENZA SENTENZE FAVOREVOLI ALLA MATERIA TRATTATA QUALI, NELLA FATTISPECIE, LE SENTENZE DEL TAR CATANIA N1506/05 E N. 1846/05 E TAR CAMPANIA, N. 2925/2006, con le quali и stata a piщ riprese condannata linterpretazione restrittiva attribuita dal MPI allart.3, comma 2, e CHE HANNO RISPETTIVAMENTE, STABILITO CHE DEVE ESSERE CONCESSA A TUTTI GLI ABILITATI SSIS CHE NE FACCIANO RICHIESTA LA POSSIBILITА DI TRASFERIRE IL BONUS DI 24 PUNTI su quella tra le abilitazioni possedute, certificate ed ottenute a seguito di frequenza biennale, che essi ritengano piщ conveniente dal punto di vista delle opportunitа lavorative E, RIBADITO CHE LA SUDDETTA NORMATIVA [ART.3, COMMA 2 DM 31/3/05] И FINALIZZATA UNICAMENTE AD EVITARE DUPLICAZIONI DI PUNTEGGIO e contempera tale esigenza con il principio dispositivo, PER CUI RIMETTE ALLA VOLONTА DELLINTERESSATO LA SCELTA DELLA CLASSE DI CONCORSO IN FAVORE DELLA QUALE FAR VALERE LASSEGNAZIONE DEI TRENTA PUNTI SPETTANTI.
RIBADENDO
- inoltre, che la motivazione da fonti ministeriali addotta per giustificare limpossibilitа di spostamento dei 24 punti, cioи una presunta modifica di posizioni consolidate nelle graduatorie.", appare, nel contesto di una sistema di reclutamento a tuttoggi aperto a nuovi inserimenti a seguito di procedure abilitanti di vario tipo (tra cui i corsi speciali dm/85 riservati a chiunque, in possesso dei titoli di accesso ad una determinata classe di concorso, avesse raggiunto 365 giorni di servizio in una QUALSIASI graduatoria!) aggiornamenti di titoli di servizi, aggiornamenti di titoli culturali, e trasferimenti interprovinciali, totalmente destituita di qualsiasi fondamento logico,
VALUTANDO
Che vista limminente trasformazione delle Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento (G. E.), che non prevedranno nй trasferimenti nй ulteriori inserimenti (oltre a quelli conseguenti allo scioglimento delle riserve contemplate a norma di legge), si reputerebbe piщ corretto effettuare una rideterminazione dei titoli e non una semplice aggiornamento, concedendo a chi ne faccia richiesta di trasferire i 24 punti nellultima occasione in cui sarа materialmente possibile per gli specializzati SSIS cercare di salvaguardare le proprie possibilitа occupazionali, seriamente messe in forse dallinserimento nelle future G. E. degli abilitati DM/85 che, a differenza dei docenti specializzati, vedranno valutato anche il servizio prestato in costanza della frequenza del corso abilitante, servizio che, sommandosi a quello precedente, valutato in GE per intero nonostante sia stato prestato in assenza di abilitazione, li vedrа posizionati, in molte occasioni, nella fascia alta delle graduatorie.
CHIEDIAMO
- che in occasione della prossimo aggiornamento delle Graduatorie, e NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA AD OGGI VIGENTE, SIA REGOLARMENTE CONSENTITO A TUTTI GLI ABILITATI SSIS CHE NE FACCIANO RICHIESTA DI INSERIRE/TRASFERIRE I 24 PUNTI DEL BONUS SSIS NELLA CLASSE DI CONCORSO, tra quelle relative alle abilitazioni possedute, certificate ed ottenute a seguito di frequenza biennale, che sia RITENUTA PIЩ CONVENIENTE DAL PUNTO DI VISTA DELLE CHANCES OCCUPAZIONALI, indipendentemente dalla graduatoria nella quale essi fossero stati in precedenza collocati, affinchй gli abilitati presso le Scuole di Specializzazione per lInsegnamento non debbano ancora una volta sottostare allennesima ingiustizia, perpetrata stavolta non in virtщ della legge, ma in deroga ad essa, che ne ridimensioni nuovamente le legittime aspirazioni e prospettive professionali.
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Al Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni; Al Viceministro Mariangela Bastico; Al Sottosegretario Gaetano Pescarella; Al Sottosegretario Letizia Detorre; Ai membri della VII Com
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