ARMANI ANCH'IO
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La mia impresa puт definirsi una classica impresa famigliare; non sono infatti il primo in famiglia a gestire un timbrificio. A volte perт penso che mi piacerebbe cambiare lavoro; mi piacerebbe fare qualcosa di meno monotono e di piщ creativo: in particolare mi piacerebbe molto lavorare nel mondo della moda; vorrei fare lo stilista.
Cи un problema perт: sarа a molti noto, anche fuori dai confini italiani, che uno stilista di fama internazionale, Giorgio Armani, porta il mio stesso cognome, e che molti dei prodotti e servizi della sua casa di moda sono contraddistinti dal marchio registrato Armani, che и poi il cognome della mia famiglia e di tanti altri che come me fanno di cognome Armani.
E giusto, oltre che giuridicamente, anche solo eticamente che una persona si appropri da un punto di vista commerciale di un cognome che non appartiene a lui solo, escludendo gli altri dalla possibilitа di sfruttare correttamente il proprio identico cognome? E condivisibile, anche da un punto di vista giuridico, che un cognome comune a svariate persone possa essere sfruttato commercialmente da una persona sola, quella che ci ha pensato per prima a registrarlo come marchio, mentre gli altri dovrebbero restare fermi alla finestra ? Nome e cognome non sono anche innegabili segni identificativi di una persona fisica, oltre che strumento che consente lesplicazione della propria persona e personalitа ?
In poche parole, il mio dilemma и il seguente: se dovessi avviare unattivitа nel campo della moda, mi verrа sbarrata la strada dal piщ noto Giorgio perchй ha pensato di registrare il patronimico Armani come marchio per i suoi prodotti ? Che cosa accadrebbe se decidessi di utilizzare il mio cognome Armani come marchio o segno distintivo delle mie attivitа e dei miei prodotti ? Non avrei diritto di farlo in qualche modo, nonostante che la nota compagnia che porta il nome di Giorgio Armani abbia ben pensato di utilizzare come marchio il solo semplicissimo cognome, riservando cosм a sй stessa luso esclusivo della parola Armani in vari settori merceologici, soprattutto in quelli attinenti alla moda ed al design ?
Profili legali
Lart.2 della Direttiva 89/104, intitolato Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa, cosм recita:
Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di unimpresa da quelli di altre imprese.
Lart. 6 della medesima Direttiva, intitolato Limitazione degli effetti del marchio di impresa, precisa quanto segue:
Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi luso nel commercio:
a) del loro nome e indirizzo (...) purchй luso sia conforme agli usi consueti di lealtа in campo industriale e commerciale. (...).
Conformemente in Italia lart. 21 del Codice della Proprietа Industriale dispone, al comma 1^ che i diritti di marchio dimpresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi luso nellattivitа economica: a) del loro nome ed indirizzo.
Ho svolto, con laiuto di un amico avvocato, che anzi mi permetto qui di ringraziare, il connazionale Manuel Buccarella, uninteressante ricerca normativa e giurisprudenziale sullargomento. Ho cosм scoperto che grava sul titolare del marchio giа registrato lonere di provare la malafede dellutilizzatore del patronimico, nel caso ovviamente di patronimico coincidente a quello che il fortunato ha ben pensato di registrare prima degli altri come marchio. La violazione del dovere di uso del patronimico - corrispondente allaltrui marchio registrato - in modo conforme agli usi consueti di lealtа in campo industriale e commerciale non puт inoltre mai prescindere dalla confondibilitа come unica finalitа dellutilizzo del nome.
A tale proposito mi permetto di portare un esempio significativo in materia di patronimici proprio nel settore della moda.
La Corte dAppello di Firenze ha chiarito come il cuore del marchio, attraverso il quale valutare possibili violazioni allinterno di segni distintivi patronimici (siano essi marchi, ditte o insegne) и rappresentato dal cognome e non dal prenome. Nel caso concreto (Gucci SpA c/Marcello Gucci), ha negato che lutilizzo della ditta Marcello Gucci per la commercializzazione di capi dabbigliamento costituisse contraffazione del celebre marchio Gucci, legittimamente registrato per questa categoria merceologica dalla Gucci SpA. Difatti, nonostante linsegna recasse la scritta Ingrosso prontomoda Gucci maglieria e confezioni e nonostante la notorietа del marchio Gucci avrebbe astrattamente consentito una sua tutela in ogni ambito territoriale, la Corte ha argomentato che, vendendo Marcello Gucci allingrosso ai soli imprenditori del settore dellabbigliamento e non agli utenti finali, non poteva crearsi un pericolo di confusione perchй quegli stessi operatori non avrebbero mai confuso un capo di alta moda Gucci con un capo economico proveniente da Marcello Gucci. La sentenza della Corte dAppello di Firenze fa riferimento alluso del cognome; nella specie il rischio di confusione poteva essere rappresentato dalladozione del patronimico Gucci nellinsegna della ditta, che tra laltro poteva far pensare alla vendita allingrosso di capi della nota griffe di moda.
Le ragioni della mia richiesta
Perchй questa petizione ? Perchй temo che lesercizio di un mio diritto e di una mia sacrosanta libertа possano essere compromessi da una situazione di supremazia economica e da un quadro normativo e giurisprudenziale che a volte sembrerebbe avvantaggiare i titolari di marchi registrati corrispondenti a cognomi piщ o meno diffusi, a discapito di chi come me, ha la fortuna/sfortuna di portare lo stesso cognome di persone famose. A mio parere, e secondo il mio amico avvocato, le norme sopra richiamate possono leggersi nella maniera piщ corretta, consentendomi cosм di coronare, pur con le incertezze proprie di ogni avventura imprenditoriale e del mercato, il mio grande sogno.
A Voi indirizzo dunque una richiesta di parere e di conforto, onde invitarVi, se e quando necessario, ad adottare le giuste correzioni ad una normativa e ad una giurisprudenza non sempre solidali con i piщ deboli e con i semplici cittadini.
Distinti saluti.
Luca Armani
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