A proposito della didattica dei ricercatori all'Università di Torino
Sign Now
A questo proposito, i sottoscritti ricercatori sottolineano che:
1. lezioni ed esercitazioni in aula sono da considerarsi entrambe escluse dalla definizione di didattica integrativa. Nessuna attività creditizzata o creditizzabile (ossia oggetto di valutazione degli studenti) può essere considerata didattica integrativa. Unica eccezione a questo sono le tesi di laurea che lart. 32 del D.P.R. n. 382 cita esplicitamente. In tal senso non si può considerare come didattica integrativa la didattica frontale svolta da un ricercatore, ossia nel computo delle ore di didattica integrativa non possono entrare le ore di lezione svolte allinterno di corsi che siano stati affidati al ricercatore stesso.
2. la definizione di didattica integrativa ritenuta coerente con la normativa vigente è la seguente:
Si intende per didattica integrativa ogni attività didattica volta ad integrare i corsi curricolari dell'offerta formativa della facoltà (o strutture didattiche) e svolta al di fuori del monte ore degli stessi corsi. Rientrano pertanto nella definizione di didattica integrativa le attività di: seminari, assistenza tesi di laurea (nella veste di relatore, di correlatore o di tutore anche parziale), esercitazioni extracurriculari, assistenza ai corsi di laboratorio, ricevimento studenti, partecipazione alle commissioni di esame, partecipazione alle commissioni di laurea
3. la legge prevede un minimo di ore di didattica per i professori, ma per i ricercatori prevede unicamente un tetto massimo, che il legislatore ha introdotto a tutela del ricercatore il cui compito primo è la ricerca. Pertanto sia limposizione di una soglia minima di ore di didattica sia lobbligatorietà di tale didattica è da ritenersi illegittima. Non rientra infatti nellautonomia degli atenei definire alcuna obbligatorietà nellattività didattica per i ricercatori. Lo statuto di ateneo non può specificare un obbligo ove questo attenga alla definizione dello status giuridico dei docenti e ricercatori (legge 168/89, art. 16, comma 4), come ribadito dalla mozione CUN del 15/9/2010 il D.M. 270/2004 (art.11, comma 7, lettera c) intervenendo nel merito della attribuzione dei compiti didattici dei professori e dei ricercatori che sono rinviate ai Regolamenti Didattici degli Atenei non si pronuncia, né potrebbe farlo trattandosi di un Decreto Ministeriale, in relazione all'obbligatorietà di tali compiti che pertanto non può essere oggetto dei regolamenti stessi; per questo motivo il CUN ha più volte respinto linserimento nei RDA di norme che abbiano rilevanza ai fini dello stato giuridico
4. la legge 240/10 (art. 6, comma 4) prevede il consenso del ricercatore anche per i compiti di tutorato e di didattica integrativa
5. nello stesso comma, lAteneo è chiamato a determinare una retribuzione per i corsi affidati ai ricercatori universitari: lunico aspetto lasciato allautonomia decisionale dellateneo è il quantum di tale retribuzione.
I sottoscritti ricercatori dellUniversità di Torino chiedono pertanto:
che il regolamento di Ateneo in materia, attualmente in corso di stesura, non contraddica le disposizioni di legge e le indicazioni del CUN.
che il regolamento in oggetto rispetti le cinque considerazioni sopra esposte: sia nel definire la didattica integrativa, sia nel disciplinare le modalità di affidamento dei corsi nonché la relativa retribuzione per i ricercatori.
If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.
Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino.
Continue with Google