CONTRO IL VOLANTINAGGIO PUBBLICITARIO POSTALE NON INDIRIZZATO

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Con la presente si intende porre allattenzione delle Istituzioni di Governo e allAutorità Garante per la Protezione dei Dati Personali il fenomeno del volantinaggio pubblicitario postale, in altremodo chiamato Direct Marketing non indirizzato o volantinaggio anonimo, al fine di inibirne lutilizzo se non nella forma indirizzata e a previo consenso del destinatario-consumatore.

***Cosè il Volantinaggio Pubblicitario Postale non indirizzato e quali sono le Problematiche***

Si tratta di pubblicità inserita nelle caselle postali non recante il nominativo e lindirizzo del destinatario. Questo fa sì di ricevere, volenti o nolenti, plichi di cui non è stato dato un consenso preventivo per il ricevimento degli stessi, andando a riempire dannosamente e pericolosamente la nostra cassetta delle lettere. Vi è situazione di danno e pericolo per diversi motivi:

1*Riceviamo nella nostra cassetta delle lettere posta non gradita e non recante il nostro nome.
La cassetta ha la funzione specifica di raccogliere atti di corrispondenza indirizzati allintestatario, ed essa è di proprietà del ricevente in quanto recante il suo nome sulla targhetta e lapertura della cassetta è possibile solo a chi ne possiede le chiavi. IL PROPRIETARIO E LUNICO LEGITTIMATO AD ESTENDERNE LUTILIZZAZIONE PER ALTRI FINI.

2*La posta indirizzata fuoriesce dalla cassetta / si confonde con i plichi pubblicitari. Turba luso normale della cassetta, impedendo al postino di inserire la posta a noi realmente indirizzata e con il rischio da parte nostra di perdere la posta a noi diretta.

3*E utile indicatore della nostra presenza/assenza in casa per professionisti del furto in appartamento e affini. E segnale inequivocabile. RECA DANNO ALLA SICUREZZA.

4*Notevole perdita di tempo per lo smaltimento di detti plichi, di cui dovremo successivamente pagare la tassa sui rifiuti, andando quindi complessivamente ad aumentare la quantità di carta da riciclare a spese nostre, per un qualcosa che non ci è gradito ricevere e non abbiamo chiesto di ricevere.

5*Mancato rispetto della sfera di riservatezza e quiete privata (penalmente tutelato), Stato di turbamento e malessere psicologico susseguente a questa quotidiana situazione.

---(Segnalazione: Il servizio PromoPosta di Poste Italiane)---

Il volantinaggio anonimo viaggia anche tramite Poste Italiane, con il servizio PromoPosta e con il servizio Invii senza indirizzo. I postini, oltre a consegnare lettere, pacchi e raccomandate, hanno anche il compito di imbucare i plichi pubblicitari promossi tramite questi servizi di Poste Italiane.


***Il Casellario Condominiale della Pubblicità e Avvisi di non gradimento***

Casellari pubblicitari condominiali e avvisi di non gradimento di pubblicità fanno solo da argine provvisorio a un fenomeno tanto quotidiano quanto ingiustificato, e non comportano una cessazione del fenomeno. Infatti queste forme precarie di difesa comportano il più delle volte a uno semplice spostamento della pubblicità; è una debole soluzione del problema che finisce nei migliori dei casi nei casellari condominiali, se presenti, nei peggiori a deturpare gli ingressi e la sede stradale, con AUMENTO DEL DEGRADO. La pubblicità infatti non torna mai al mittente.

I casellari condominiali, di fronte a più volantinaggi nello stesso giorno e ad ogni giorno, finiscono per essere rapidamente riempiti nel giro di poche ore, già dalle prime ore della mattina. Coloro che seguono nel distribuire plichi pubblicitari non fanno altro che scaricare la pubblicità nelle cassette postali, che sembravano aver acquistato lindennità con la presenza del casellario condominiale, oppure non fanno altro che impilare la stessa per terra negli ingressi o sopra le cassette postali, oppure a riempire altri casellari condominiali non ancora pieni del tutto.

Avvisi di non gradimento si rivelano inutili di fronte ad addetti che non conoscono l'italiano perchè stranieri o che hanno ricevuto specifiche disposizioni a imbucare nelle caselle postali, anche se in presenza di casellari di pubblicità condominiale.

Solo la presenza di unamministratore o condomino virtuoso potrà permettere che il casellario resti libero per i successivi volantinaggi giornalieri, andando in più tornate a svuotare il casellario. Del resto non può essere incaricata limpresa delle pulizie a venire giornalmente a svuotare la cassetta delle lettere. Ma a questo punto diventa un lavoro, se con i casellari condominiali ci si illude di non ricevere pubblicità allinterno della propria cassetta, resta sempre il fatto che questa va smaltita sempre da noi. Chi svuota il casellario sennò ? Il problema va risolto sul nascere, sennò non è risolto.

---(Segnalazione: La dicitura generica alle famiglie, ai cittadini etc)---

Casellari di pubblicità condominiale e avvisi di non gradimento vengono nettamente scavalcati senza replica con la posta a "destinatario generico". Diciture come "alle famiglie", "ai cittadini" etc non tutelano il destinatario, in quanto fanno da lasciapassare per la consegna di pubblicità sotto mentite spoglie di normale corrispondenza (che non è) nella propria cassetta di posta. La posta a destinatario generico è da considerarsi anonima al pari del volantinaggio pubblicitario postale non indirizzato.


---------------------LA LEGGE e LA NOSTRA PROPOSTA---------------------------

***ART 41 COSTITUZIONE***
"Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali."

E' indubbio che la pubblicità commerciale rappresenti una fase della esplicazione della libertà economica. L'art 41 della Costituzione infatti recita che "L'iniziativa economica privata è libera". Lo stesso articolo aggiunge però che essa "Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". E l'invasività del volantinaggio va in questa direzione, violando con il suo martellamento sia la nostra libertà di decisione che la nostra sfera di riservatezza e quiete privata, per non parlare della sicurezza.


***ART 58 CODICE DEL CONSUMO (DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)***
Articolo 58
Limiti allimpiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. Limpiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza lintervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario30.
30
Vedi Art. 19 bis decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 (convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51, pubblicata su G. U. del 28 febbraio 2006, Suppl. Ord. n. 47/L) recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi allinizio
di deleghe legislative. «Art. 19 bis - (Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). - 1. Larticolo 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».


In sostanza vi è una divisione in due filoni delle tecniche di comunicazione a distanza

Nel primo filone (comma 1) vi rientrano esplicitamente TELEFONO, POSTA ELETTRONICA, SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CHIAMATA, FAX. Per questi strumenti è necessario il consenso preventivo del consumatore/destinatario.

Nel secondo filone (comma 2), vi rientra tutto il resto, e limpiego è possibile sempre, salvo esplicita contrarietà del consumatore/destinatario. Il secondo comma, ripreso dal Milleproroghe del 2006 (art.18 bis della Legge 23 febbraio 2006 n.51, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005 n.273), è attuato in deroga alla legislazione sulla protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196).

Quindi, non rientrando la corrispondenza postale nel comma 1, finisce per non ricevere garanzie dalla legge sulla protezione dei dati personali in quanto il secondo comma va in deroga.

Però il comma 2 aggiunge: qualora consentano una comunicazione individuale.

Non vè dubbio che per comunicazione individuale si debba intendere comunicazione indirizzata, ovvero corrispondenza postale indirizzata. Il Direct Mailing che non riporta il nome e lindirizzo del destinatario non può ragionevolmente considerarsi rientrante nella tipologia di Comunicazione Individuale.

Inoltre salta subito allocchio la forte somiglianza e analogia della corrispondenza postale con la POSTA ELETTRONICA, il TELEFONO e il FAX, e pure con i SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CHIAMATA, se consideriamo il modus operandi del volantinaggio.

Sono tutti sistemi accomunati dal fatto che occorre reperire i dati di indirizzo del destinatario quali ad esempio numero telefonico ed indirizzo email, se ciò non si facesse non si potrebbe né spedire lemail né telefonare né mandare un fax etc. Tenendo anche conto del fatto che oggigiorno è possibile non comparire dai pubblici elenchi telefonici.

Per la corrispondenza postale il discorso è uguale, occorre lindirizzo (il Direct Mailing vero e proprio infatti ha bisogno del reperimento dei dati), solo che fisicamente, data la prospicenza delle caselle postali a luoghi di transito pubblici o aree comuni condominiali, è possibile aggirare questo ostacolo oneroso e sviluppare forme di Direct Mailing cd. selvaggio, a destinatario anonimo.

La corrispondenza postale quindi non può rientrare nel comma 2 ma invece va inserita espressamente nel comma 1, al fine di far cessare la forma selvaggia a destinatario anonimo, facendo prevalere solo la forma indirizzata e a consenso preventivo.

******LA NOSTRA PROPOSTA******

Dal punto di vista formale, E QUINDI LA MODIFICAZIONE DELLART 58 COMMA 1 DEL CODICE DEL CONSUMO, con laggiunta della voce corrispondenza postale, AL FINE DI RICHIEDERE IL CONSENSO PREVENTIVO PER IL DIRECT MARKETING POSTALE.

Dal punto di vista sostanziale, senza nasconderci dal dire che i promotori di questa modalità di pubblicità commerciale fanno parte della grande distribuzione (centri commerciali, supermercati, grandi magazzini, catene di informatica, di elettrodomestici, di arredamento, di abbigliamento, di bricolage etc), la soluzione pratica che parte da qui è tanto semplice quanto spontanea, ovvero CHE AVVENGA PRESSO QUESTE SEDI COMMERCIALI LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI INTERESSATI a ricevere in casella la pubblicità direttamente a loro indirizzata (il fenomeno delle Fidelity Card non può che agevolare questa soluzione).

Quali sono i vantaggi :
- Raggiunge solo chi è veramente interessato.
- Messaggio pubblicitario più esauriente e mirato.
- Possibilità di recedere dalla lista di iscrizione al servizio.
- Apprezzamenti anche da parte di chi è ora in disaccordo.

La posta deve muoversi perché ha un destinatario specifico, non è tale in virtù del fatto che allingresso di uno stabile/abitazione non vi sia il divieto di imbucare, ma è tale allorigine e in origine soltanto. Tutto il resto si chiama spazzatura, e nessuno gradisce averla sotto casa.

Non ha senso regolamentare per quanto attiene al trattamento dei dati personali, della nostra privacy, quando in via alternativa è possibile di fatto la forma di pubblicità a destinatario anonimo.

Non è possibile passare dallobbligo del consenso allobbligo del dissenso per non poterla ricevere, non è ammissibile unimposizione di questo genere.

___________________________________________________________________

CON QUESTA PETIZIONE I FIRMATARI CHIEDONO AL GOVERNO E AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI MODIFICARE LA LEGISLAZIONE IN MATERIA, E CHIEDONO AL CONTEMPO ALLAUTORITA GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI APRIRE UN PROCEDIMENTO RIGUARDANTE IL FENOMENO DESCRITTO.
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AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - GOVERNO ITALIANO - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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