Rendiamo Precaria La Legge Biagi
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Ricordando che tutti i Lavoratori hanno:
1. PIENO DIRITTO ALLA MATERNITA;
2. PIENO DIRITTO ALLE FERIE RETRIBUITE;
3. DIRITTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO;
4. DIRITTO AD UN REDDITO DI SOSTENTAMENTO NEL PERIODO DI TEMPORANEA DISOCCUPAZIONE;
5. VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI CAPACI DI PRODURRE UN'APPROPRIATA E DIGNITOSA PENSIONE DI VECCHIAIA;
6. TUTELE SINDACALI NAZIONALI E PARITARIE;
senza un ulteriore aggravio sul già precario compenso che percepiscono.
Tale legge oltre ad essere una legge "Fuorilegge", è l'ulteriore aggravio alla già precaria legge 196 del 1997 (legge Treu) che ha danneggiato irrimediabilmente il Lavoratore.
Si evidenzia, inoltre, che ogni entità lavorativa deve essere paritaria in Diritti e Doveri, e NESSUNA LEGGE, NESSUN GOVERNO PUO' SENTIRSI PADRONE DI SOPPRIMERE LA DIGNITA' DELL'INDIVIDUO CHE VUOLE LAVORARE NELLA LEGALITA' e NELL'UGUAGLIANZA.
Per tali, su, citati motivi, si proceda subito alla cancellazione della legge 30/2003 (legge Biagi), considerato che :
1. E una legge costituzionalmente illegittima. Mancante dei Principi fondamentali enunciati nella Costituzione della Repubblica Italiana Art. 1, Art. 32, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40;
2. Non offre la possibilità di adempiere hai fabbisogni vitali ed essenziali. Per la mancanza del trattamento di fine rapporto, in caso di disoccupazione temporanea (come previsto dalla legge del 29 maggio 1982, n. 297);
3. Non vi è nessuna indennità, congedo o permesso per lassistenza ai figli portatori di Handicap (come previsto dallArt. 33 legge n. 104 del 1992);
4. Non rispetta la tutela al sostegno della maternità e della paternità (come da Dlgs 26 marzo 2001, n. 151);
5. Non Tutela la Salute;
6. Privilegia le imprese a danno dei lavoratori, che non possono essere tutelati da CCNL;
7. Non dà diritto alle ferie. Pur impegnando il lavoratore, ininterrottamente, un anno intero;
8. Nessuna indennità di disoccupazione;
9. Impedisce di ricevere una pensione dignitosa. Il prelievo contributivo attuale è pari a circa la metà di quello dei lavoratori dipendenti, con una conseguente erosione della futura pensione calcolata interamente col sistema contributivo e stimata di gran lunga inferiore alla pensione sociale del periodo in corso;
10. Si oppone al lavoro stabile;
11. Conduce alla disistima ed al senso di nullità della propria persona;
12. Fa decadere il principio di flessibilità. Quando la collaborazione a progetto e/o occasionale si rinnova/proroga oltre i 24 mesi, con lo stesso incarico, nella stessa modalità, nello stesso ambiente di lavoro;
13. Fa decadere il principio di autonomia. Nel momento in cui si lavora in una precisa e delineata fascia oraria ed alla subordinazione del datore di lavoro;
14. Non offre possibilità di formazione ed aggiornamento;
15. Non offre tutele sindacali nazionali e paritarie. Nessun congedo sindacale, né possibilità di voto, attivo e passivo per l'elezione delle rappresentanze sindacali, né diritto allo sciopero e neppure ad istituire assemblee sindacali;
16. Nessuna contrattazione collettiva. Al momento attuale non esiste, la prassi da parte delle OO.SS. di includere i lavoratori parasubordinati nella contrattazione collettiva;
17. Nessuna possibilità per una ricostruzione di carriera e valutazione. Attualmente non è garantito il conteggio di periodi di lavoro svolti come collaboratore a progetto ai fini della ricostruzione di carriera, né il loro riconoscimento come servizio, sia nel settore pubblico che in quello privato. Inoltre non è garantita la valutazione dei periodi nei concorsi per laccesso ai ruoli della pubblica amministrazione.
La Prima Firmataria
Stefania CORSALE
Ed i SOTTOSCRITTORI della Petizione
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